Skip to main content

E’ responsabile l’agente immobiliare che non verifica la sussistenza o meno del certificato di abitabilità.

In costanza di una compravendita immobiliare, l’agente immobiliare è gravato di un obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale. 

Il mediatore immobiliare ha, quindi, l’obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore. 

Ne discende, che l’agente immobiliare ha l’obbligo di informare l’acquirente circa l’esistenza o meno del certificato di agibilità.  

L’obbligo di informare la mancata verifica delle informazioni rese dal venditore 

Sul mediatore grava altresì un obbligo, in senso negativo, concernente il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato.

Tanto perché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. 

L’agente immobiliare incorre, infatti, in responsabilità anche nell’ipotesi in cui omette di riferire all’acquirente che non ha verificato la verità di quanto dichiarato dalla parte venditrice.  

Nell’ambito di una compravendita immobiliare, chi aspira ad acquistare un immobile è tenuto a sapere dall’agente immobiliare se le notizie apprese dal venditore siano state o meno verificate. 

Per quanto attiene al certificato di abitabilità  l’agente immobiliare deve precisare se ha fatto o meno delle verifiche, ciò a prescindere che la sua manca non renda il bene incommerciabile. 

Obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale

Come di recente confermato dalla Giurisprudenza di legittimità, poiché l’esercizio dell’attività di mediazione è subordinato al possesso si requisiti specifici di capacità professionale (Legge n. 39 del 1989)

l’obbligo di informazione gravante sul mediatore a norma dell’art. 1759 c.c. va commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell’adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità e, pertanto, deve ritenersi che il suddetto obbligo deve riguardare non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all’ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività ed ad ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l’uso della normale diligenza” (Cass. Civ.  n. 24534/2022).