Cos’è la caparra penitenziale?
La caparra penitenziale ha funzione di corrispettivo del diritto di recesso.
In caso di recesso, chi recede dal contratto può esporsi alla perdita della caparra versata oppure alla restituzione del doppio di quella ricevuta.
La differenza tra caparra penitenziale e caparra confirmatoria
In un contratto, per comprendere se si è in presenza di una caparra confirmatoria o di una caparra penitenziale, si dovrà procedere all’interpretazione del contratto.
In pratica, per ritenere che sia stato convenuto un diritto di recesso, bisognerà individuare nel testo contrattuale un’inequivoca volontà in tal senso, non essendo sufficiente l’utilizzo del nomen caparra penitenziale.
Ha stabilirlo è stata la giurisprudenza di legittimità. Quest’ultima ha da tempo statuito che non basta la qualificazione compiuta dalle parti, né il rinvio all’art. 1386 Cod. Civ., ma è necessario che nel contratto le parti abbiano voluto prevedere la facoltà di recesso (ex multis Cass. 11946/1993).
Sulla scorta dell’opera interpretativa, recentemente la Suprema Corte ha ritenuto ad esempio che “deve essere qualificata come penale la clausola, contenuta in un contratto preliminare di compravendita immobiliare a effetti anticipati, che prevede la facoltà, per il promittente venditore, di trattenere le rate versate dal promissario acquirente a fronte dell’inadempimento di quest’ultimo”, così Cass. civ. Sez. III Ord., 12/10/2020, n. 21967.
Attenzione alla pattuizione nel contratto della caparra penitenziale
Bisogna tuttavia ricordare che l’art. 1373 Cod. Civ. esclude la possibilità di recedere dal contratto, dopo che questo abbia avuto un principio di esecuzione, salvo che si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Secondo gli Ermellini, poi, le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all’altra in caso di recesso o inadempimento, non hanno natura vessatoria. Pertanto, clausole siffatte non necessitano di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 Cod. Civ.
Vuoi saperne di più?
Sottoponici il Tuo caso contattando il numero dello Studio Legale Lambrate 02 39562550 o scrivendo all’indirizzo e-mail info@studiolegalelambrate.it.
In alternativa, puoi leggere i nostri ulteriori articoli informativi sul tema ed approfondire l’argomento. Buona lettura!