L’agente immobiliare è responsabile del fatto che l’immobile promesso in vendita è pignorato?
Scegliere un’immobile da acquistare non è affatto semplice; la ricerca può durare anche diversi anni e passare attraverso plurime trattative sfumate.
Come tutelarsi se si scopre che l’immobile tanto atteso e desiderato è gravato da pignoramento?
E’ possibile invocare la responsabilità dell’agente immobiliare?
Anzitutto, è bene sapere che l’art. 1759 Cod. Civ. precisa che “il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso“.
Nel corso della trattativa immobiliare l’agente immobiliare ha, infatti, l’obbligo di comportarsi con diligenza e con correttezza e buona fede.
Sicché l’agente immobiliare deve riferire alle parti le circostanze a lui note importanti per la conclusione dell’affare, ovvero quelle che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui esigibile.
Quindi, L’agente immobiliare deve conoscere se l’immobile di cui sta curando la trattativa è soggetto a pignoramento?
La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 28441 del 30 settembre 2022, ha precisato che l’articolo 1759 Cod. Civ. impone all’agente immobiliare un particolare obbligo informativo
“la cui ampiezza deve conformarsi alla natura professionale dell’attività del mediatore e che ricomprende tutte le notizie che questi è in grado di acquisire mediante le ordinarie visure presso i pubblici registri (cfr. Cass. 27482/2019) o le usuali verifiche volte ad assicurare la valutazione e la “sicurezza” dell’affare“.
Peraltro, non può neppure escludersi, prosegue la Corte di Cassazione, “l’esigibilità di una più penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione e sicurezza dell’affare, ove esso presenti – in concreto – particolari caratteristiche che impongano un più inteso sforzo di approfondimento“.
Quali sono le circostanze che l’Agente immobiliare avrebbe dovuto diligentemente conoscere?
La Giurisprudenza ha precisato che, nel caso di mediazione immobiliare, l’agente immobiliare deve conoscere:
- le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone;
- sull’insolvenza di una delle parti;
- sull’esistenza di circostanze in base alle quali le parti avrebbero concluso il contratto con un diverso contenuto, su eventuali prelazioni ed opzioni;
- sul rilascio delle autorizzazioni amministrative;
- sulla provenienza dei beni da donazioni suscettibili di riduzione;
- sulla solidità delle condizioni economiche dei contraenti;
- sulla presenza di iscrizioni o trascrizioni sull’immobile e dunque anche sulla titolarità del bene in capo alla parte venditrice.
Lo Studio Legale Lambrate informa che…
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “la richiamata pronuncia si inserisce in un contesto di altre statuizioni della Corte di Cassazione, alcune delle quali di segno diametralmente opposto. Pertanto è importante effettuare un’attenta disamina del caso di specie, onde vagliare l’esistenza di fondati motivi a sostegno della propria pretesa“
Potrete sottoporci il Vostro caso contattando il numero 0239562550 oppure scrivendo all’indirizzo email info@studiolegalelambrate.it o tramite form. Vi risponderemo appena possibile.