Avere un nuova relazione comporta la revoca dell’assegno divorzile?
L’accertamento di una nuova relazione con un partner può determinare la revoca dell’assegno divorzile.
Qual’è la funzione dell’assegno divorzile?
L’assegno di divorzio ha natura assistenziale e compensativa.
Cosa significa la natura compensativa dell’assegno divorzile?
La funzione compensativa dell’assegno divorzile consente di riconoscere al coniuge beneficiario il contributo che ha fornito nella realizzazione della vita familiare e del patrimonio personale dell’altro ex coniuge. Si pensi, ad esempio, ad un coniuge che ha sacrificato la sua carriera professionale per la famiglia.
Per rispondere al quesito, quindi, bisogna tener conto della natura sia assistenziale che compensativa dell’assegno divorzile.
A quali condizioni viene revocato l’assegno divorzile all’ex coniuge che ha intrapreso una nuova relazione?
Nuova relazione e revoca dell’assegno divorzile: è possibile ottenerla?
Anzitutto, ai fini della revoca dell’assegno di divorzio, l’ex coniuge beneficiario deve aver intrapreso un legame affettivo e duraturo.
Deve concretizzarsi un nuovo progetto di vita dal quale discendono inevitabilmente reciproci doveri di assistenza morale e materiale.
L’accertamento del nuovo progetto di vita
Il Giudice deve, quindi, accertare l’esistenza di un nuovo progetto di vita, valutando nel suo complesso tutti gli elementi di prova utili a desumere che con il nuovo legame le parti sia siano spontaneamente e volontariamente assunte reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
La coabitazione
La coabitazione con l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile è certamente un elemento indiziario ai fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza.
Non è però decisivo.
In assenza di coabitazione il Giudice può revocare l’assegno divorzile?
In mancanza della stabile coabitazione, l’accertamento dell’effettivo legame di convivenza è più complesso e rigoroso.
Il Giudice dovrà verificare la sussistenza di altri elementi indiziari potenzialmente rilevanti, con presunzioni gravi, precise e concordanti. Tra gli elementi indiziari rilevanti vi è, ad esempio, la comunanza di rapporti bancari o di altre patrimonialità significative, nonché la contribuzione al menage familiare.
In presenza di una stabile relazione, quindi, posso richiedere la revoca dell’assegno divorzile?
La questione riguarda proprio se e in che misura l’accertamento di una stabile convivenza di fatto incide sul diritto all’assegno divorzile e sulla sua quantificazione.
La Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite ha precisato che:
“l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno” (Cassazione civile sez. un. n.32198/2021).
Secondo la pronuncia citata, quindi, con il nuovo progetto di vita intrapreso l’ex coniuge può trovare e prestare reciproca assistenza.
Pertanto, la componente assistenziale dell’assegno può essere soggetta a revoca.
Questo anche se il nuovo nucleo familiare di fatto abbia un tenore di vita che non sia minimamente paragonabile al precedente.
Nel caso però in cui l’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile, anche in costanza della convivenza di fatto con un terzo, resta privo di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, il diritto all’assegno divorzile può non venire meno.
Tanto in ragione della natura non solo assistenziale ma anche compensativa dell’assegno di divorzio.
Il consiglio dell’Avvocato
In conclusione, si può affermare che l’instaurazione di una nuova relazione, seppur stabile e duratura, non comporta automaticamente la perdita del diritto/dovere all’assegno divorzile.
La natura dell’assegno divorzile che si fonda, come visto, sia sul criterio assistenziale sia sul criterio compensativo – perequativo, comporta un necessario temperamento del principio dell’automatica revoca dell’assegno divorzile con l’instaurarsi di una nuova convivenza.






