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Per ottenere l’assegno divorzile è sufficiente dimostrare la differenza di reddito tra i due coniugi?

In tema di divorzio, questa è tra le domande più ricorrenti.

In effetti, chi si appresta a divorziale vuole comprendere se ha diritto all’assegno divorzile e quali prove deve mostrare in giudizio.

E’ sufficiente, dunque, la sola prova della differenza di reddito per ottenere l’assegno divorzile?

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione si è occupata di un caso nel quale l’ex marito era stato condannato a versare l’assegno divorzile in favore della moglie, impegnata solo occasionalmente come estetista, proprio sulla scorta dell’importante differenza di reddito dei due ex coniugi.

Le Corti di merito avevano sancito il diritto dell’ex moglie all’assegno divorzile perché il marito svolgeva un lavoro regolare a tempo indeterminato mentre l’ex moglie aveva un lavoro saltuario come estetista.

Il giudice del divorzio, infatti, sulla base del solo presupposto della differenza di reddito dei coniugi, aveva posto a carico dell’ex marito un contributo economico mensile.

 La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5603 del 28 febbraio 2020, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello.

Gli Ermellini, nella citata ordinanza, hanno ribadito che l’assegno di divorzio ha sì natura assistenziale ma anche perequativo-compensativa.

La natura perequativo-compensativa dell’assegno divorzile

La natura perequativo-compensativa dell’assegno divorzile consente al coniuge beneficiario di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Si pensi, ad esempio, ad un coniuge che ha sacrificato la sua carriera professionale per la famiglia.

La più recente Giurisprudenza a più riprese ha, infatti, precisato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).

I criteri per verificare la sussistenza del diritto all’assegno divorzile.

Ciò significa che il Giudice del divorzio non deve tenere conto della sola disparità di reddito tra i coniugi.

In un giudizio di divorzio rileva, infatti, anche il contributo economico e personale dato da ciascuno alla vita familiare e l’impossibilità oggettiva del coniuge economicamente più debole di procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento. Il tutto, alla luce della durata del matrimonio e dell’età del richiedente l’assegno.

Del resto, l’ 5, comma 6 della L. n. 898 del 1970, richiede che il Giudice chiamato a decidere debba analizzare tutti i criteri sopra elencati per decidere se sussista o meno il diritto all’assegno divorzile in capo al richiedente.

Non basta, dunque, la sola valutazione della differenza di reddito tra i due coniugi!

Ricapitolando, la verifica della sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzile si fonda (i) sulla valutazione comparativa dei redditi e patrimoni dei coniugi, (ii) sul contributo fornito dai coniugi nella realizzazione della vita familiare, (con particolare riguardo alle aspettative professionali sacrificate), (iii) sull’accertamento della capacità lavorativa del richiedente, con una precisa indagine sulle cause della disparità economica e reddituale tra i coniugi, (iv) sulla valutazione della durata del matrimonio, (v) età del coniuge richiedente, (vi) sull’accertamento della situazione economica del soggetto richiedente e dell’impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi idonei al suo sostentamento.


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