Ultimo aggiornamento 5 Luglio 2021
Versamento diretto del mantenimento al figlio, molti genitori si chiedono: è possibile richiederlo?
La Giurisprudenza esclude questa possibilità
La Suprema Corte di Cassazione di recente ha ulteriormente precisato che il coniuge separato o divorziato ha diritto ad ottenere iure proprio dall’altro coniuge il contributo di mantenimento del figlio.
Questo perché in concreto è il genitore convivente che si fa carico anticipatamente di tutte le spese necessarie mantenimento quotidiano del figlio.
Il mantenimento del figlio
Il mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario sorge per far fronte ad una molteplicità di esigenze, non solo alimentari.
Infatti, l’obbligo di mantenimento risponde a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Versamento diretto del mantenimento del figlio e affidamento congiunto
Con la recentissima sentenza del 16 giugno 2021 n. 17222 la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che ciò è valevole anche nell’ipotesi di affidamento congiunto.
Si legge, testualmente,
“l’affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori – analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza”
Il regime legale dell’affidamento condiviso non implica il versamento diretto del mantenimento al figlio
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
“E’ escluso che l’istituto implichi come conseguenza automatica che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente in modo diretto e autonomo alle predette esigenze, posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare”.
Il mantenimento per il figlio, quindi, deve essere versato al genitore collocatario, non potendo, il genitore obbligato, versarlo direttamente al figlio.
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