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Decesso del coniuge durante il divorzio: l’ex coniuge può proseguire il giudizio sull’accertamento dell’assegno divorzile?

L’ex coniuge può vedersi riconosciuto il diritto a percepire l’assegno divorzile anche se in costanza del giudizio volto all’accertamento del suo diritto l’altro coniuge decede.

Il decesso del coniuge durante il divorzio, infatti, non determina l’improseguibilità del giudizio che ben può proseguire nei confronti degli eredi.

Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Il Caso

Un coniuge promuove giudizio di divorzio.

Il Tribunale competente, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, rimetteva la causa in istruttoria per verificare il diritto dell’ex moglie a percepire l‘assegno divorzile.

Durante il processo decedeva il marito.

Il giudizio proseguiva nei confronti degli eredi. Il Tribunale accertava post mortem il diritto della ex moglie a percepire un assegno divorzile sino al decesso dell’ex coniuge.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite

La questione sul decesso del coniuge durante il divorzio, particolarmente delicata, è stata affrontata in una recente pronuncia.

Si tratta, infatti, di decidere sul proseguo del giudizio di divorzio, quindi sulle sorti dell’accertamento del diritto all’assegno divorzile, se dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio, formatosi giudicato sullo status, il coniuge sia venuto meno nel corso della causa.

Il principio di diritto

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che:

“nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso” (Cass. Civ. SS. UU. n. 20494 del 24.06.2022).

Laddove, quindi, sussista il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile afferente il periodo tra il momento del giudicato della sentenza sullo status (o la diversa decorrenza stabilita, anche da un provvedimento provvisorio) e quello del decesso, questo configura un debito maturato in vita dal de cuius.

Per tale ragione, il predetto debito viene trasmesso agli eredi, ed avverso i medesimi potrà essere fatto direttamente valere in via esecutiva dall’ex coniuge.

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