La durata del matrimonio e pensione di reversibilità tra i coniugi: è l’unico criterio per la ripartizione?
La pensione di reversibilità è un trattamento economico di natura previdenziale riconosciuto al coniuge superstite. Se il de cuius ha contratto più matrimoni, la pensione di reversibilità spetta a tutti coniugi che non si siano risposati e titolari di un assegno divorzile.
Trattandosi di un unico trattamento economico mensile, questo dovrà essere diviso tra i coniugi che ne hanno diritto.
Contrariamente a quanto molti pensano non rileva solo il criterio della durata del matrimonio per stabilire in che misura spetta il trattamento pensionistico ai coniugi.
La durata del matrimonio di ciascun coniuge non è l’unico criterio
Lo conferma la Giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha chiarito che il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni deve essere valutato in concorso con altri criteri correttivi, ove presenti, quali la durata della convivenza pre-matrimoniale, le condizioni economiche dei due coniugi, nonché l’entità dell’assegno divorzile riconosciuto (Cass. Civ. n. 5268/2020; Cass. Civ. n. 8263/2020; Cass. Civ. n. 7623/2022).
Nei giudizi nei quali si discute sulla ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso del coniuge divorziato e del coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, il Giudice deve, quindi, effettuare una valutazione tenendo conto di più criteri.
La finalità solidaristica del trattamento di reversibilità
Proprio in ragione della finalità solidaristica del trattamento di reversibilità, il criterio della durata dei rispettivi matrimoni deve essere ponderato con ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, alle condizioni economiche tra i coniugi, e alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Come precisato nella recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione,
“non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere, né essere valutati in egual misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto” (Cass. Civ. n. 7623/2022).
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