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In caso di decesso del lasvoratore può sorgere conflitto tra il coniuge superstite e coniuge divorziato in merito al TFR e alla pensione di reversibilità.

Il coniuge divorziato, al pari del coniuge superstite, ha infatti diritto, se non passato a nuove nozze e se titolare di assegno divorzile, ad una percentuale della indennità di fine rapporto e aduna quota della pensione di reversibilità.

Conflitto sul TFR tra coniuge divorziato e coniuge superstite

Il conflitto può sorgere sulla divisione del TFR.

Sul punto, si espressa pure recentemente la Suprema Corte con sentenza del 23 luglio 2021, n. 2147.

Secondo gli Ermellini, nel caso in cui, oltre al coniuge superstite e al coniuge divorziato, esistano anche figli del lavoratore defunto, al coniuge divorziato andrebbe attribuita una quota della quota devoluta alla figura del coniuge.

Tanto, sulla scorta del coordinamento tra l’art. 9 Legge 898/1970 e l’art. 2122 Cod. Civ.

Il diritto del coniuge divorziato è considerato identico a quello del coniuge superstite. A seconda della durata dei rispettivi rapporti di coniugio, verrà configurato il diritto dell’uno e dell’altro coniuge.
La ratio è quella di considerare che il coniuge, per la rispettiva durata del rapporto di coniugio, abbia contribuito all’accantonamento.
Il coniuge divorziato ha diritto ad una quota pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite va effettuata sulla scorta di vari elementi, stante anche la finalità solidaristica dell’istituto.

La quota della pensione spettate all’uno o all’altro coniuge non verrà attribuita sulla scorta della sola durata del matrimonio.

 Andrà tenuta in considerazione anche la durata della convivenza prematrimoniale, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.

Veranno poi considerate l’entità dell’assegno di mantenimento del coniuge divorziato e le condizioni economiche dei due aventi diritto.