Il danno da perdita di un parente, meglio conosciuto come danno da perdita del rapporto parentale, è quel danno da risarcire ai prossimi congiunti della vittima di un illecito, volto al ristoro del legame di vita (basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità), interrotto dalla prematura scomparsa del proprio caro (ex multis e per tutte Cass. civ. sez. III 9 maggio 2011, n. 10107).
A prescindere dall’applicazione delle Tabelle di Liquidazione, elaborate dai Tribunali per risarcire siffatto danno, il Giudice dovrà tener conto di tutte le particolari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto (ex multis e per tutte Cass. civ. 23 settembre 2013, n. 21716).
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, irrilevante è il “nome” assegnato dal Giudicante alla singola voce di danno (“biologico”, “morale”, “esistenziale” (ex multis e per tutte Cass. civ. 6 aprile 2011, n. 7844).
La Terza Sezione Civile, con ordinanza 13 aprile 2018, n. 9196, elenca e sintetizza alcuni capisaldi del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, uniformandosi alle più recenti e importanti pronunce in materia. In particolare, detta pronuncia osserva come le categorie di danno siano solo due: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
In quest’ultima categoria, ovviamente, rientrerebbero le varie voci di danno: biologico di natura psichica e fisica, morale, esistenziale etc.
In particolare, si deve intendere per
- DANNO BIOLOGICO: «[…] lesione temporanea e permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale[…]», ex 139, comma 2, Cod. Ass. Priv. (D.Lgs 209/2005) – lesione del diritto alla salute inteso come diritto fondamentale dell’individuo, ex 32 Cost.;
- DANNO MORALE:
patema d’animo, sofferenza interiore transitoria, lesione all’integrità morale o alla dignità, e così Cass. Civ., Sez. III, 23/01/2014 n. 136;
- DANNO ESISTENZIALE:
lesione di diritti costituzionalmente tutelati che comporti una compromissione della possibilità di svolgere le attività che realizzino la persona umana.
Il danno non patrimoniale non può essere diviso in diverse poste risarcitorie, ma va considerato come unicum, per cui le categorie (danno biologico, morale, etc.) hanno solo una valenza descrittiva” (ex multis Cass. Civ. Sez. Un. n. 26922 del 11.11.08).
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