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I coniugi sanno che, in mancanza di una diversa convenzione, i loro rapporti patrimoniali sono regolati secondo le regole della comunione legale.

Questo in quanto, se non viene annotato diversamente nell’atto di matrimonio, il regime patrimoniale scelto dai coniugi è quella della comunione legale.

Cosa si intende per “comunione legale”?

Il regime di comunione legale attribuisce ai coniugi uguali poteri di gestione e uguali diritti sui beni oggetto della comunione.

Quali beni sono oggetto di comunione legale?

L’art. 177 Cod. Civ. chiarisce che costituiscono oggetto della comunione:

  • gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, esclusi quelli relativi a beni personali;
  • la aziende gestite congiuntamente dai coniugi e costituite dopo il matrimonio. Se l’azienda è, invece, stata costituita prima del matrimonio da uno solo dei coniugi e successivamente al matrimonio viene gestita da entrambi oggetto della comunione saranno solo gli utili e gli incrementi.
  • beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti, se presenti al momento dello scioglimento della comunione (c.d. comunione de residuo).

Quali beni sono esclusi dalla comunione legale?

Sono, invece, esclusi dal regime di comunione legali i beni personali di ciascun coniuge. Ai sensi dell’art. 179 Cod. Civ. si considerano esclusi i beni:

  • acquistati prima del matrimonio;
  • ricevuti a titolo di risarcimento del danno;
  • acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione ereditaria (salvo non sia specificato nel testamento o nell’atto donativo che devono essere attribuiti alla donazione);
  • relativi all’esercizio della professione di un coniuge (quindi gli strumenti di lavoro) e di uso strettamente personale di ciascun coniuge (es. abiti, accessori etc..);
  • acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto
  • i beni immobili acquistati dopo il matrimonio con il ricavato di un bene personale del coniuge, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto.

Come acquistare in costanza di matrimonio un immobile che non ricada nella comunione legale?

Il coniuge che vuole acquistare un immobile in costanza di matrimonio con suo denaro personale ricavato dalla vendita di un suo bene personale e non farlo cadere in comunione legale, all’atto di acquisto dovrà far partecipare l’altro coniuge. Il quale, in quella sede, dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il denaro impiegato nell’acquisto è di esclusiva proprietà del coniuge acquirente e che l’immobile non cadrà nel regime di comunione legale.

E’ sufficiente la dichiarazione del coniuge per escludere il bene dalla comunione legale?

Sul punto, si segnala la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 26981 del 24 ottobre 2018, la quale ha chiarito che “l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente ad escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale“.

Ciò in quanto ai sensi dell’art. 179, comma 2, lett. f) solo la natura effettivamente personale del bene determina l’esclusione del bene dalla comunione.

Solo la natura personale del prezzo utilizzato per l’acquisto dell’immobile impedisce la caduta in comunione legale di quest’ultimo.

Solo natura personale del prezzo utilizzato per l’acquisto dell’immobile esclude l’assoggettamento del bene al regime della comunione legale

Secondo il combinato disposto dell’art. 177 Cod. Civ. e dell’art. 179, comma 1, Cod. Civ., infatti, l’inclusione di un bene nella comunione legale è un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte di uno dei due coniugi in costanza di matrimonio. Ed è solo la natura effettivamente personale del bene a poterne determinare l’esclusione dalla comunione.

Diversamente, spiega la Suprema Corte di Cassazione, si consentirebbe ai coniugi di derogare liberamente alle norme sulla comunione legale dei beni. Tali norme, invece, non sono derogabili e le ipotesi di esclusione dei beni dal regime di comunione legale sono tassativamente previste dal codice civile.

In effetti, la caduta o meno in comunione legale di un bene non dipende dalla semplice dichiarazione del coniuge presente all’atto di acquisto, in quanto è necessario verificare che il bene immobile sia acquistato con proventi di beni personali ex art. 179 Cod. Civ.

Nel caso oggetto della pronuncia, il bene immobile era stato acquistato con denaro non tracciabile, ovvero non proveniente dal trasferimento di nessun bene personale del coniuge o con il suo scambio.

Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l’art. 179, co. 2, lett. f) attribuisce la natura di beni personali ai “beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio“.

Pertanto, se un coniuge, in regime di comunione legale dei beni, acquista un immobile con denaro di provenienza “non tracciabile”, il bene oggetto di tale acquisto cadrà nella comunione legale dei beni. Ciò anche se, all’atto di acquisto, l’altro coniuge dichiari di consentire che tale bene sia escluso dal regime di comunione legale.

Il consiglio dell’Avvocato

In simili ipotesi, precisa l’avv. Elena Laura Bini “potrebbe essere utile precisare nell’atto di acquisto dell’immobile la provenienza del denaro impiegato per l’acquisto dell’immobile, onde evitare future possibili contestazioni“.

Lo Studio Legale Lambrate offre attività di consulenza in tema di comunione legale dei coniugi, spiegando ai propri assistiti le eventuali problematicità correlate alla compravendita di beni e alla loro esclusione od inclusione nel regime di comunione legale.

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