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L’art. 191 del Codice della Strada disciplina il comportamento dei conducente nei confronti del pedone.

I conducenti devono  così fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli attraversamenti  pedonali. 

Gli automobilisti devono poi consentire ai pedoni, in mancanza di attraversamenti pedonali,  di raggiungere il lato opposto della carreggiata, laddove abbiano già iniziato l’attraversamento della strada.

Devono inoltre fermarsi per favorire l’attraversamento di persone invalide, nonché devono   prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti di bambini o di anziani, quando ovviamente sia ragionevole prevederli.

La violazione dell’art. 191 D. LGS. 30 aprile 1992, n. 285 comporta che venga elevato sanzione amministrativa per il tramite di verbale di contestazione.

Il conducente, poi, ai sensi dell’art. 141, comma terzo, del Codice della Strada, deve moderare la velocità “nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.

Queste condotte prescritte in via preventiva al conducente dovrebbero avere l’effetto di evitare eventuali situazioni pregiudizievoli di sorta, anche e soprattutto nei confronti dei pedoni.

Anche la contestazione della violazione dell’art. 141, terzo comma, D. LGS. 30 aprile 1992, n. 285, comporta la comminazione per il conducente di una sanzione amministrativa per imprudenza alla guida.

Queste condotte prescritte in via preventiva al conducente dovrebbero avere l’effetto di evitare eventuali situazioni pregiudizievoli, specialmente nei confronti dei pedoni.

Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate segnalano che non è possibile imputare all’automobilista una condotta non prevedibile e repentina tenuta dal pedone.

Infatti, all’automobilista è  possibile contestare solo fatti prevedibili ed evitabili!

In caso di sinistro stradale, la contestazione di una violazione del Codice della Strada al pedone o all’automobilista influisce sul diritto al risarcimento dell’uno o dell’altro, individuando una percentuale di colpa, che impedisce il risarcimento al 100%.

Pertanto, ogni situazione necessiterà di una valutazione ad hoc, finalizzata a comprendere se effettivamente l’automobilista o il pedone abbiano tenuto una condotta diligente.


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