La moglie separata ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa dell’omicidio dell’ex marito.
Questo è quanto stabilito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n, 1182 del 11 gennaio 2019.
Nel caso oggetto della pronuncia, la questione controversa riguardava il diritto di una moglie separata ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell’ex marito, ucciso.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“il risarcimento del danno morale può essere, dunque, accordato anche al coniuge separato, per la morte dell’altro coniuge, in quanto lo stato di separazione personale non è incompatibile, di per sé, con tale ristoro, dovendo aversi riguardo, oltre che alla sua tendenziale temporaneità e alla possibilità di una riconciliazione, anche alle ragioni che hanno determinato la separazione e ad ogni altra utile circostanza idonea a chiarire se e in quale misura l’evento luttuoso, dovuto all’altrui fatto illecito, abbia procurato al coniuge superstite quelle sofferenze morali che di solito si accompagnano alla morte di una persona cara” (Cass. Civ. sentenza n. 1182 del 11 gennaio 2019).
L’ingiusto turbamento e il dolore subito
Dunque, il presupposto per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale consiste nell’ingiusto turbamento subito dalla persona danneggiata e nel dolore generato dall’illecito (omicidio).
Tanto può ravvisarsi in un coniuge separato sia per la possibile ripresa della comunione familiare connaturata allo status di separato, sia per la pregressa esistenza di un rapporto di coniugio, ed, eventualmente, della presenza di figli in comune.
Il vincolo affettivo particolarmente intenso
L’ex coniuge, quindi, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ha l’onere di provare che, nonostante il suo stato di separato, al momento dell’illecito sussisteva tra gli ex coniugi ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso.
Il consiglio dell’Avvocato
L’avv. Elena Laura Bini dello Studio Legale Lambrate precisa che “il predetto vincolo affettivo può essere ricostruito mediante le testimonianze dei parenti più prossimi, i figli ad esempio, la corrispondenza tra gli ex coniugi, l’eventuale coabitazione o la quotidiana frequentazione, la creazione di un conto corrente comune nonostante la separazione, etc..”.
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