Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
Il terzo trasportato che abbia subito danni a seguito di un sinistro stradale deve essere risarcito dall’assicurazione dell’autovettura sulla quale viaggiava anche se la responsabilità del sinistro è addebitabile ad un veicolo non identificato o non assicurato.
Il codice delle Assicurazioni prevede una disciplina specifica nel caso in cui il terzo trasportato, quindi il passeggero, venga coinvolto in un sinistro stradale. In specifico, l’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private prevede che il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro. Ciò a prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro e fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, qualora il veicolo di quest’ultimo sia coperto per un massimale superiore.
La legge, quindi, riserva un trattamento privilegiato al terzo trasportato, il quale non dovrà attendere la ricostruzione della dinamica del sinistro e la conseguente attribuzione di responsabilità nella causazione dello stesso per poter rivolgere la sua domanda di risarcimento del danno. Il terzo trasportato, dunque, ha diritto a rivolgere la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava anche se è il responsabile civile.
La disciplina sopra spiegata contenuta nell’art. 141 Cod. delle Assicurazioni Private, quindi, non è circoscritta ai casi in cui entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro siano assicurati e conosciuti, ma trova applicazione in tutti i sinistri nei quali un passeggero subisce danni.
Quanto detto viene precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ordinanza n. 16477/2017, “il riferimento, contenuto nell’art. 141 Cod. Ass. a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa“.
Nella citata ordinanza, i giudici di legittimità motivano il predetto orientamento, che di fatto privilegia un’interpretazione più ampia dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni Private, “sia perché il dato testuale nella specie non è né univoco né affidabile, sia perché più coerente con i precedenti di questa stessa Corte e l’unica atta a salvaguardare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma“.
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