Dopo il successo delle precedenti rottamazioni, il D.L. n. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre 2018, rintroduce per i contribuenti la possibilità di aderire alla c.d. Rottamazione Ter.
I contribuenti in difetto con l’Agenzia delle Entrate potranno dunque aderire alla nuova rottamazione, tirando un sospiro di sollievo per debiti anche risalenti, non ancora prescritti.
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018, infatti, prevede la possibilità di definire le posizioni debitorie affidate all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Anzitutto, è bene precisare che le disposizioni contenute nel D.L. – spiegate nel presente articolo – potrebbero essere modificate in sede di conversione del Decreto Legge in Legge. Pertanto, la disciplina ivi prevista non può dirsi definitiva.
La Rottamazione Ter
Quali debiti riguarda?
L’art. 3 D.L. n. 119/2018 introduce la possibilità per il contribuente di pagare la sola sorte capitale dei debiti maturati nei confronti dell’Agente di riscossione, non maggiorata dalle sanzioni e dagli interessi di mora.
Attenzione però: non tutti i debiti possono godere di tale beneficio!
In particolare, tra i tanti, si ricordano alcune ipotesi più comuni. Sono, infatti, escluse dal beneficio:
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie emesse a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna.
- le sanzioni riguardanti la violazione delle disposizioni in tema di contributi o relative ai premi dovuti agli enti previdenziali.
In ogni caso, i contribuenti posso rivolgersi all’Agente della riscossione per chiedere delucidazioni circa i debiti rientranti nell’ambito di operatività della c.d. rottamazione Ter.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.L. n. 119/2018, infatti, l’Agente della riscossione deve fornire ai debitori ogni dato necessario ad individuare i carichi definibili in un’area appositamente dedicata sul sito internet e presso i propri sportelli.
Cosa cambia dalle precedenti rottamazioni?
Così come è accaduto con la prima rottamazione, introdotta dal DL n. 193/2016, e con la seconda rottamazione, introdotta dal DL n. 148/2017, aderendo, i contribuenti potranno vedersi stralciati importanti importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi di mora.
Le differenze rispetto alle precedenti rottamazioni sono le seguenti.
La rottamazione Ter prevede la possibilità di pagare il debito in un’unica soluzione alla data del 31 luglio 2019 oppure di rateizzarlo in massimo dieci rate, due per ogni anno, fissate al 31 luglio e 30 novembre di ogni anno fino al saldo.
Il Decreto Legge, poi, applica un tasso di interesse ridotto. Si tratta, infatti, del 2% annuo con decorrenza dal 1 agosto 2019, in luogo al 4,5% stabilito nelle precedenti rottamazioni
Come si può aderire alla rottamazione ter?
La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 inviando il modello di adesione tramite posta elettronica certificata alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate competente, oppure, per chi non ha un’indirizzo di posta elettronica certificata, depositando la domanda direttamente allo sportello.
Si precisa poi che il contribuente, qualora avesse necessità di integrare la dichiarazione di adesione già presentata, potrà integrarla senza aggravi entro e non oltre il 30 aprile 2019.
Presentata la domanda, l’Agente di riscossione entro il 30 giugno 2019 provvederà a comunicare agli aderenti l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e quello di ogni rata, indicando anche giorno e mese di scadenza di ciascuna.
Qual’è l’effetto della presentazione della domanda di adesione alla rottamazione ter?
Presentata la domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate non potrà avviare nuove procedure esecutive o cautelari. Per quanto riguarda le procedure esecutive già intraprese, invece, queste saranno sospese, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
La presentazione della domanda di adesione, poi, ha l’effetto di sospendere i termini di prescrizione e decadenza dei debiti inseriti in domanda.
Il consiglio dell’Avvocato
Lo Studio Legale Lambrate effettua una valutazione preliminare circa la possibilità di definire la posizione debitoria aderendo alla rottamazione ter, anche, se necessario, avvalendosi della consulenza di altri professionisti.
Gli avvocati Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini segnalano che “il mancato rispetto del piano di rateizzazione o il tardivo pagamento delle rate comporta per il contribuente la perdita del beneficio. In particolare, in caso di inadempimento, la definizione accordata non produrrà più effetti, con l’ovvia conseguenza che l’Agente di riscossione sarà legittimato ad agire per il recupero forzoso del credito precedentemente definito. Non solo. Quel debito, ai sensi dell’art. 3, comma 14 lettera b, D.L. 119/2018 non potrà essere nuovamente rateizzato“.
Approfondimenti
Lo Studio Legale Lambrate pubblica costantemente articoli di interesse giuridico sulle più importanti novità giurisprudenziali e normative.
Alla pagina “news giuridiche” potrai trovare articoli informativi in tema di diritto successorio, diritto di famiglia, esdebitazione, sanzioni per emissione assegni senza la scritta “non trasferibile”, etc..