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Il testatore ha redatto un testamento nel quale ha espresso la volontà di lasciare tutto ai suoi nipoti, a condizione che quest’ultimi si impegnassero ad accudirlo presso una specifica abitazione.

Successivamente lo stesso testatore ha categoricamente rifiutato di trasferirsi nel paese natio e di essere accudito dai nipoti.

La disposizione testamentaria è valida anche in mancanza dell’avveramento della condizione per successiva volontà del testatore?

Questa questione è stata risolta recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione.

Con l’ordinanza n. 25116 del 18 settembre 2024 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio

“ove il testatore, dopo avere apposto una condizione sospensiva, dipendente anche dalla sua volontà, alla disposizione testamentaria, ne impedisca l’avveramento, la disposizione testamentaria, ove non revocata, resta pienamente efficace”.

Nel caso di specie è stato accertato che fu lo stesso testatore ad impedire l’avveramento della condizione, rifiutando di trasferirsi presso i nipoti e di essere, quindi, accudito da questi ultimi.

Nonostante ciò, il testatore non ha revocato le sue ultime volontà, mantenendo ferma la nomina ad eredi universali dei nipoti.

Pertanto, come si legge nel provvedimento sopra precisato,

il “favor testamenti” impone comunque la salvezza dell’istituzione testamentaria non revocata, nonostante la revoca, per condotta incompatibile del disponente, della condizione sospensiva apposta.

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