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Se il bene o il servizio ha un vizio o un difetto si può non pagare!

In effetti, il compratore può  contestare il vizio, il difetto e/o la mancanza di qualità essenziali ex art. 1460 Cod. Civ. “inadimplenti non est adimplendum”.

Non dev’essere adempiuto a chi non adempie!!!

Sulla casistica.
E’ il caso di chi:
  • acquisti beni o servizi affetti da vizi e/o difetti e gli venga comunque richiesto il pagamento del prezzo;
  • a fine lavori di ristrutturazione del proprio immobile, constati vizi e/o difetti e gli venga comunque richiesto il pagamento del prezzo;
  • ottenga da un professionista una prestazione inesatta/imperfetta e gli venga comunque richiesto il pagamento del prezzo.

La casistica riguarda quindi: l’automobile difettata, i condizionatori non funzionanti, gli abiti difettati, il servizio internet non funzionante, il servizio telefonico non funzionante, il ritardo nella consegna del lavoro, la mancata consegna di documenti, la prestazione errata e così via.

Sul diritto.

In pratica, secondo l’art. 1460 Cod. Civ., “non dev’essere adempiuto a chi non adempie”, ove per inadempimento si intende anche l’inadempimento inesatto, che si configura, ad esempio, ogni qualvolta vi siano vizi e difetti o la prestazione manchi di qualità essenziali.

Ciò posto, in ogni contratto a prestazioni corrispettive, ciascuna parte può rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione se l’altra incorra in inadempimento oppure in un imperfetto/inesatto adempimento delle obbligazioni del venditore.

E’ ormai pacifico l’orientamento della Suprema Corte in materia, secondo cui per avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 Cod. Civ. non è necessario adottare forme speciali o formule sacramentali oppure ancora l’espressa invocazione della norma.

In effetti, per paralizzare l’avversa domanda di adempimento, dovrebbe essere sufficiente la chiara volontà di sollevarla, deducibile dall’insieme delle difese.

Una volta che il compratore avrà denunciato il vizio/difetto, spetterà al venditore, quale debitore di un’obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme.

Ovviamente, nel caso in cui il venditore dimostri che il bene era conforme, il compratore dovrà dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore (cfr. Cass. Civ. Sezione Seconda, ordinanza n. 13043 del 24 maggio 2018).

Il parere dell’Avvocato.

Bisogna però ricordare che ogni singolo caso deve essere attentamente valutato, mediante un attento esame di tutti gli elementi che lo compongono, per evitare di incorrere in azioni infruttuose (o peggio temerarie) e/o di resistere in giudizi immotivatamente.

Lo Studio Legale Lambrate, previa valutazione del caso concreto, assiste i propri Clienti sin dalla fase della denuncia del vizio e difetto, potrete contattarci per una valutazione della controversai senza impegno.