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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Il vitalizio alimentare seppur sia un contratto atipico, quindi non direttamente disciplinato dalla Legge, è un contratto molto impiegato perché soddisfa l’esigenza di tutela delle persone anziane e di chi si prende cura di loro.

L’esempio tipico è quello di un anziano che dispone il trasferimento della nuda proprietà del suo appartamento in favore di un soggetto il quale, per contro, si impegna ad offrire assistenza quotidiana al vitaliziato provvedendo alle sue esigenze più basilari: la spesa, la pulizia dell’appartamento, la somministrazione dei farmaci etc..

In effetti, il contratto di vitalizio alimentare o assistenziale è proprio quel contratto con il quale una parte, definita vitaliziante, si obbliga a prestare all’altra, vitaliziato, servizi  di assistenza e di cure per tutta la durata della vita, a fronte della corresponsione da parte del beneficiario di un bene immobile o di altre utilità.

Come evidenziato, nel contratto di vitalizio alimentare le obbligazioni assunte dal vitaliziante consistono in prestazioni di dare e di fare non potenzialmente prevedibili: le condizioni psicofisiche della persona anziana potrebbero infatti mutare, persino aggravarsi e richiedere un maggiore sforzo ed impegno da parte del vitaliziante.

A ben vedere, il contratto di vitalizio alimentare è un contratto aleatorio in quanto il vitaliziante assume su di sé un rischio: tale rischio si concretizza proprio nel generale (quindi indefinito) obbligo di assistenza e nell’impossibilità di prevedere per quanto tempo il soggetto vitaliziante si sia vincolato. La durata del contratto di vitalizio alimentare, infatti, è  connessa proprio alla durata della vita del vitaliziato.

Il contratto di vitalizio alimentare trova ragion d’essere proprio nel carattere marcatamente aleatorio; senza, infatti, il contratto, privo di ogni ragione giustificativa, sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1418 Cod. Civ. 

Invero, qualora il vitaliziante si sia determinato a contrarre il contratto di vitalizio alimentare o assistenziale poiché consapevole dell’esistenza di una malattia terminale dell’anziano, tale contratto potrà essere dichiarato nullo, quindi non produttivo di effetti. Ciò in quanto l’essere a conoscenza dello stadio terminale di vitaliziato, e quindi delle sue aspettative di vita, azzera tale alea.

Quanto sopra esposto trova conferma in una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 19214/2016 del 28 settembre 2016. L’anzidetta pronuncia anzitutto chiarisce che nel contratto atipico di vitalizio alimentare o assistenziale, l’aleatorietà, costituente elemento essenziale del negozio in discorso, va accertata con riguardo al momento della conclusione dello stesso. Precisa poi che l’alea è esclusa, ed il contratto è nullo, “se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, la quale ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi aveva un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile“.