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Violare le misure di contenimento, uscendo di casa senza motivo, non costituisce più reato penale.

E’ a tutti noto, infatti, che per evitare la diffusione del contagio da coronavirus il Governo italiano ha limitato gli spostamenti all’interno di tutto il territorio nazionale.

La grave crisi epidemiologica che stiamo vivendo ha, infatti, imposto l’adozione di importanti misure di contenimento che è necessario non violare.

Ogni spostamento deve, quindi, essere motivato da comprovate ragioni lavorative, da ragioni di necessità o per motivi di salute. Chi vuole uscire di casa deve compilare un’autocertificazione nella quale dichiara espressamente per quale motivo si sta spostando.

Fino all’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 al trasgressore che non forniva idonea giustificazione veniva contestato il reato di cui all’art. 650 Cod. Pen.

Il reato previsto all’art. 650 Cod. Pen.

L’art. 650 Cod. Pen. prescrive che commette reato chi viola un provvedimento dell’Autorità emesso per ragione di giustizia, sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene.

La sanzione prevista è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro. Al trasgressore veniva dunque rilasciato un verbale delle operazioni compiute e un’informativa ai sensi dell’art. 349 Cod. Proc. Pen. con la richiesta di elezione del domicilio e di nomina di un difensore.

Gli atti, poi, venivano trasmessi alla Procura ed assegnati ad un Pubblico Ministero, depositario del potere di esercitare l’azione penale.

L’ultimo decreto legge ha cambiato le cose: nessun reato ma sanzione amministrativa.

Il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 ha apportato una grande novità per chi viola le misure di misure di contenimento. Violare le misure di contenimento emanate per contrastare la diffusione del coronavirus è illecito amministrativo.

L’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, infatti, punisce il mancato rispetto delle misure di contenimento con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

La norma, infatti, precisa che “non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 Cod. Pen.”.

Violare le misure di contenimento mediante l’utilizzo di un veicolo.

Il Decreto Legge prevede che la sanzione sopra richiamata è aumentata fino ad un terzo se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Sono illeciti amministrativi anche le violazioni accertate prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 19/2020.

La domanda che molti si pongono è: la nuova normativa è applicabile anche a chi ha già commesso la violazione?

Si. Si tratta di un’ipotesi di abolitio criminis, ai sensi dell’art. 2, comma 2, Cod. Pen.

I procedimenti penali eventualmente già iscritti, pertanto, non potranno che concludersi con una richiesta di archiviazione. Gli atti verranno quindi trasmessi all’autorità competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa.

Infatti, il D.L. n. 19/2020 stabilisce che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tali casi, le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.

Il Decreto Legge dispone, altresì, l’applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni degli artt. 101 e 102 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che, disciplinano, nel caso di trasformazione di un fatto da illecito penale a illecito amministrativo, rispettivamente, la revoca della sentenza penale di condanna e la trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa.

L’autorità competente emetterà, dunque, la sanzione amministrativa.

Il Prefetto e l’autorità regionale sono gli organi compenti per l’irrogazione delle sanzioni.

Ai relativi procedimenti, poi, si applica l’art. 103 d.l.17 marzo 2020, n. 18, che prevede la sospensione dei termini fino al 15 aprile 2020. Le violazioni amministrative sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. E’ prevista la possibilità di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%.

Da ultimo, è opportuno ricordare che la contestazione può essere impugnata innanzi al Giudice di Pace.

Pertanto, è opportuno, una volta notificata la contestazione, verificare se sussistono motivi di impugnazione.

Il Decreto Legge prevede un’unica fattispecie penale.

Il Governo ha mantenuto la sanzione penale in un solo caso.

Commette reato la persona sottoposta a quarantena perché positiva al coronavirus che viola le misure di contenimento.

In tal caso, la violazione della misura è punita ai sensi dell’art. 260 r. d. n. 27 luglio 1934, n. 1265, recante “Testo unico delle leggi sanitarie”, con una pena oggi inasprita che prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Salvo che, nel caso di specie, sia applicabile l’art. 452 Cod. Pen. o un più grave reato. Ciò significa che il soggetto in quarantena, positivo al virus, che si allontana da casa (salvo evidentemente i casi di forza maggiore o situazioni integranti una causa di giustificazione, quali, ad esempio, lo stato di necessità, la legittima difesa, ecc.) può rendersi responsabile, ricorrendone i presupposti del delitto di epidemia colposa, punito dall’art. 452 c.p. in relazione all’art. 438 c.p., o anche di epidemia dolosa ex art. 438 c.p.

Il parere dell’Avvocato

L’avv. Elena Laura Bini precisa che “la scelta non può che essere condivisa. Diversamente, considerato l’elevato numero di infrazioni accertate sul territorio nazionale, con ogni probabilità si sarebbe assistito ad un “crash” delle Procure delle Repubbliche e dei Tribunali. Non dimentichiamo, comunque, che la sanzione amministrativa è particolarmente elevata e, pertanto, potrà fungere da buon deterrente in tempi più celeri rispetto al procedimento penale”.


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