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Viola l’obbligo di fedeltà ex art. 143 Cod. Civ. chi ricerca relazioni extraconiugali su internet.

Tanto lo statuisce la Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza 16 aprile 2018, n. 9384.

Più precisamente, secondo la Suprema Corte, la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet da parte del coniuge comprometterebbe la fiducia tra i coniugi, provocando così una crisi matrimoniale idonea a sfociare in una separazione.

Così di fatto la Giurisprudenza, rispetto all’originaria unica violazione dell’obbligo di fedeltà, consistente nell’adulterio, ampia decisamente i comportamenti infedeli tra i coniugi.

In pratica, la Suprema Corte parrebbe voler dare nuovo lustro all’obbligo di fedeltà tra i coniugi, sanzionando con l’addebito della separazione pure i tentativi di adulterio!

Tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale costante, l’addebito della separazione è configurabile allorquando una condotta violativa dei doveri coniugali sia decisamente in rapporto causale con la crisi del matrimonio.

Il comportamento contrario ai doveri coniugali, invece, non dovrebbe comportare l’addebito della separazione, laddove si fondi su una crisi matrimoniale pregressa rispetto al comportamento infedele del coniuge e fondata su altre ragioni.

Pertanto, nel giudizio di separazione il Giudice dovrebbe condurre un accertamento atto a verificare se il comportamento infedele sia o meno causa della separazione, sulla scorta dei mezzi di prova forniti dalla parte che insista nel chiedere l’addebito della separazione.


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