Il valore del patrimonio ereditario è quello al momento del decesso o quello al momento della divisione?
Il valore del patrimonio ereditario deve essere calcolato/stimato in base al valore di ogni singolo bene, che compone il compendio ereditario, al momento dell’apertura della successione.
In particolare, il patrimonio ereditario valutato al momento dell’apertura della successione costituisce la base del calcolo per stabilire se donazioni e disposizioni testamentarie siano state lesive o meno della quota di legittima.
Sulla base del valore del patrimonio ereditario al momento dell’apertura della successione si calcola, dunque, in caso di lesione della legittima, anche l’entità dell’integrazione di quest’ultima.
In ogni caso, secondo l’orientamento prevalente della Suprema Corte, se un bene compreso nell’asse ereditario acquisti maggior o minore valore al momento della divisione dell’eredità gli eredi non potranno lucrare sull’eventuale valore mutato nel tempo, tra la morte del de cuius e la divisione, da ultimo Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 5320 del 17 marzo 2016.
Ecco che potranno prevedersi conguagli in denaro commisurati al valore del bene o dei beni in favore dell’erede non assegnatario del bene in natura, tenendo conto del mutato valore al momento della divisione.
Questo principio è di assoluta importanza, posto che il mercato immobiliare registra aumenti di valore, sicché una stima degli immobili al momento dell’apertura della successione potrebbe cagionare importanti squilibri tra le quote dei vari eredi, non essendo più attuale.
Lo Studio Legale Lambrate, previo esame del caso concreto e stima qualificata del compendio ereditario, suggerisce l’utilizzo di questo importante principio per la divisione dei beni tra gli eredi.