Sulla validità della clausola di pari facoltà di rimborso dei buoni fruttiferi postali c’è una grande confusione e una cattiva informazione dovuta alle numerose pronunce di parere difforme rese dai nostri Giudici.
Cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione.
In cosa consiste la clausola con pari facoltà di rimborso (CPF/CPFR)?
I buoni fruttiferi postali possono riportare sul fronte la clausola di pari facoltà di rimborso (denominata anche CPF/CPFR) a ciascun cointestatario.
La clausola CPF/CPFR consentirebbe la riscossione a vista e per intero del buono fruttifero postale a richiesta di ciascun cointestatario senza nessun onere aggiuntivo, finché entrambi i cointestatari rimangano in vita.
In caso di decesso di uno dei due cointestatari, è possibile che le Poste Italiane oppongano al cointestatario in vita il rimborso del buono, richiedendo la quietanza degli eredi del de cuius.
Il Rifiuto di Poste Italiane è legittimo?
Nel panorama giurisprudenziale si sono avvicendate numerose pronunce, alcune a favore del rimborso del buono fruttifero postale al cointestatario superstite, altre di segno opposto.
In quest’ultimo senso il Tribunale di Torino, con sentenza del 14 settembre del 2017, che ha ritenuto che il controvalore del buono, per la quota di spettanza del defunto, cada in successione. Pertanto, secondo questa pronuncia, non sarà rimborsabile al cointestatario superstire.
Altre pronunce, quelle favorevoli agli utenti, invece, ritengono che il buono fruttifero postale troverebbe la sua ragione d’essere nel rapporto di diritto privato tra i sottoscrittori e le Poste. Pertanto, sarebbe disciplinato dal testo contrattuale sottoscritto dalle parti con l’emissione del buono.
Alla luce di ciò, non sarebbe possibile sovvertire l’autonomia negoziale delle parti contraenti, che con la sottoscrizione della clausola con pari facoltà di rimborso avrebbero inteso legittimare ciascuno dei cointestatari, singolarmente, al rimborso integrale dei buoni, ex art. 1292 Cod. Civ. (così, Tribunale di Lucca, con sentenza del 23 marzo 2018).
In sostanza, queste pronunce favorevoli partirebbero dal presupposto che Poste Italiane non possa e non debba sindacare l’esistenza di una comunione ereditaria, stante il fatto che la richiesta di rimborso non riguarderebbe un credito ereditario (così, Tribunale di Trieste del 3 marzo 2018).
Sul punto, allo stato non si rilevano pronunce della Suprema Corte di Cassazione.
Il consiglio dell’Avvocato
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate ci tengono a precisare che ciascun erede subentra nei rapporti attivi e passivi del de cuius, pertanto, avrà tutto il diritto eventualmente di opporsi a richieste di rimborso del buono fruttifero postale del de cuius.
A tanto, si aggiunga che se la quota parte intestata al de cuius potrà essere considerato come parte della massa ereditaria, l’altra parte, quella del cointestatario superstite, potrà essere oggetto di opposizione trattandosi di donazione indiretta (Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017).
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