Sulla responsabilità della RSA, di cui si sente molto parlare a causa del contagio Covid-19, bisogna fare alcune precisazioni.
Vi è da premettere che la resposnabilità della RSA attuale, come prospettata dai mass media per il contagio Covid-19, è ancora da accertare.
Normalmente la casistica in tema di responsabilità della RSA è, ad esempio, quella relativa all’anziano a cui sono state somministrate terapie farmacologiche di un altro paziente per errore oppure la sua rovinosa caduta all’interno della struttura e così via fino a condotte di natura dolosa.
Giova sulla responsabilità delle RSA un breve excursus giurisprudenziale.
La fonte normativa della responsabilità della RSA
La responsabilità civile della RSA può essere anzitutto di tipo contrattuale ex art. 1218 Cod. Civ. nel caso in cui l’“inadeguatezza della struttura” arrechi un qualche danno/pregiudizio, così ha statuito la Cassazione Civile, Sezione Terza, sentenza del 17 gennaio 2019 n. 1043.
La Struttura è chiamata senz’altro a rispondere anche dell’ operato dei propri ausiliari ex art. 1228 Cod. Civ.
Rapporto contrattuale alla base della responsabilità della RSA
Il rapporto tra casa di ricovero per anziani e gli ospiti è definito “locatio operis”. “Esso è caratterizzato dall’obbligo della struttura di erogare prestazioni di tipo organizzativo, connesse all’assistenza agli anziani, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia degli ospiti, con prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d’albergo, e ciò a fronte del pagamento del prezzo. Con il contratto stipulato, la struttura si assume l’obbligo di salvaguardia dell’anziano contro le aggressioni provenienti dalla struttura medesima o comunque rientranti nella sfera di controllo di esse; trattasi di un obbligo di garanzia idoneo a qualificare e fondare il diritto risarcitorio dell’ospite o dei suoi aventi causa, in caso di omesso impedimento degli eventi che arrechino danno al soggetto affidato”, così Tribunale Bari, Seconda Sezione, 21 febbraio 2012.
La garanzia del Direttore Sanitario
La Suprema Corte, Sezione Quarta Penale, con pronuncia del 19 febbraio 2019 n. 32477 ha statuito precisando che il direttore sanitario ha un ruolo di garanzia in ragione dei poteri di gestione e organizzazione che gli sono attribuiti.
Sicché, secondo questa pronuncia, vi è responsabilità colposa in caso di mancata o inadeguata organizzazione conseguente “all’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie”.
Un caso sul contagio da virus HBV, HIV, HCV ha escluso il dovere di attuare misure per evitare la trasmissione del virus, quando queste sono demandate ad altro Ente.
In un caso del 1983 di contagio da virus HBV, HIV, HCV, la Sprema Corte (Cass. Civ., Sezione Sesta, ordinanza del 29 marzo 2018, n. 7884) ha escluso la responsabilità della singola struttura sanitaria per aver utilizzato sacche di sangue infette, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale dell’USL dell’epoca.
Gli Ermellini hanno ritenuto che la struttura sanitaria non era tenuta ad alcun controllo sulle sacche di sangue, in quanto questo era attribuito secondo la normativa dell’epoca al Ministero della salute.
Esulava quindi dal dovere di diligenza della struttura quello “di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale”.
Responsabilità medica per protesi d’anca metallo su metallo (MoM)
È responsabile il medico che esegue un intervento chirurgico inutile