Nell’accordo di separazione è possibile trasferire un bene immobile in capo all’ex coniuge?
Cosa deve contenere l’accordo di separazione per poter trasferire il bene immobile?
La separazione
Quando la vita matrimoniale diviene intollerabile, la coppia può decidere di separarsi.
Le coppie possono separarsi raggiungendo un accordo (separazione consensuale) che deve essere omologato dal Tribunale.
In mancanza, il Tribunale pronuncia con sentenza la separazione personale dei coniugi (separazione giudiziale).
Per effetto della separazione cessano l’obbligo di coabitazione, collaborazione mentre può permanere l’obbligo di mantenimento verso l’ex coniuge.
I vantaggi della separazione consensuale
La separazione consensuale presenta notevoli vantaggi: è più veloce, è meno traumatica per i coniugi e per i figli, consente alle parti di predisporre un autonomo regolamento di interessi anche di carattere patrimoniale, e, non meno importante, è meno costosa.
Il regolamento di interessi di carattere patrimoniale
Come detto, l’accordo di separazione può contenere attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili.
Per fare un esempio, nell’accordo di separazione può essere previsto che la casa di villeggiatura venga trasferita ad uno dei due coniugi, il quale si assume ogni onere, compreso il mutuo e le imposte.
E’ sufficiente la disposizione patrimoniale contenuta nell’accordo di separazione per il trasferimento della proprietà della casa di villeggiatura?
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che
“gli accordi di separazione personale tra coniugi contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell’atto di donazione sia dell’atto di vendita”
In questa prospettiva, non ha importanza alcuna “il fatto che l’accordo siglato dai separandi fosse carente dei tratti tipici della vendita – indicazione del prezzo, dati catastali dell’immobile, accettazione da parte dell’acquirente” (Cass. Civ. ord. n. 27409/2019).
E’ importante, quindi, che nel testo dell’accordo risulti chiaramente la volontà dei separandi di trasferire immediatamente il bene.
L’accordo di separazione, infatti, costituisce la “causa giustificativa” del trasferimento e determina l’irrilevanza della mancata indicazione del prezzo di cessione e della formale accettazione.
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