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I portafogli titoli azionari appoggiati ai conti correnti cointestati cadono in successione ereditaria anche se non intestati al de cuius?

Una questione interessante può riguardare il tema dei portagli titoli azionari se cadono in successione ereditaria pur intestati esclusivamente al coniuge del de cuius.

In altri termini, devono considerarsi beni ereditari i portafogli titoli azionari che si appoggiano ad un conto corrente cointestato tra il de cuius e il coniuge, anche se intestati esclusivamente al coniuge?

I predetti pacchetti azionari possono dirsi di titolarità anche del de cuius?

Se si considerassero di titolarità anche del de cuius il 50% delle somme ivi investite cadrebbero in successione e dovrà essere imputato alla massa ereditaria.

Diversamente, se si considera la mera titolarità del pacchetto azionario in capo al coniuge, tutto il capitale investito sarebbe di esclusiva proprietà di quest’ultimo, con la totale esclusione di quelle sostanze economiche dalla successione ereditaria del defunto consorte.

Sul punto, anzitutto, è bene fare una precisazione in tema di conti correnti cointestati.

In caso di contitolarità di rapporti di conto corrente, i rapporti interni tra correntisti sono regolati dall’art. 1298 Cod. Civ. a norma del quale in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali.

Tale presunzione può essere superata provando che le somme giacenti sui conti correnti sono di esclusiva proprietà di uno dei cointestatari.

Stesso principio si applica in caso di pacchetti azionari.

In caso di conti titoli nei quali le azioni sono nominative, quindi esclusivamente intestate ad un solo soggetto, queste possono essere ritenute di proprietà di entrambi i cointestatari dei conti correnti sui quali si appoggiano.

Tanto, se le predette azioni sono state acquistate con provvista proveniente da entrambi i cointestatari del conto corrente sul quale si appoggiano.

Sul punto, si segnala una recentissima pronuncia del Tribunale di Monza che ha ribadito quanto sopra  “la circostanza che i titoli fossero intestati solo al coniuge del de cuius. non è determinante al fine di stabilire la titolarità delle somme ivi investite, considerato che i titoli nominativi non possono essere intestati a più persone. Ne consegue che in mancanza di prova contraria circa la provenienza del denaro impiegato per acquistare i titoli nominativi in oggetto da uno solo dei coniugi, si presume che le azioni siano state acquistate con provvista proveniente dal conto corrente al quale il relativo dossier azionario era appoggiato e, di conseguenza, che il capitale investito era di proprietà di ciascun coniuge al 50%” (Tribunale di Monza, Sez. IV, sentenza del 18.11.2020).

Così argomentando, il Tribunale di Monza ha disposto che il 50% del deposito dei titoli azionari amministrati doveva essere imputato alla massa ereditaria.


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