Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021
La Legge prevede che all’ex coniuge debba essere riconosciuta parte del trattamento di fine rapporto, qualora egli percepisca un’assegno divorzile, non si sia risposato e sempre che il diritto al TFR sia maturato successivamente alla domanda di divorzio.
L’art. 12 bis L. 10 dicembre 1970, n. 898, infatti, prevede che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza“.
Ciò significa che il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche ove il TFR sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda.
Sebbene in questo caso il coniuge non sia ancora titolare del diritto all’assegno divorzile (lo diverrà solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che statuisce in merito all’assegno divorzile), la locuzione “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza” contenuta nella Legge fa nascere il diritto del coniuge a percepire parte del TFR anche in un momento antecedente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Ciò in quanto, se la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di TFR all’assegno divorzile, quest’ultimo sorge, quantomeno in astratto, contestualmente alla domanda di divorzio, anche se diviene esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquida.
Pertanto, come precisano dagli Ermellini “indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R.” (Cass., 06/06/2011, n. 12175; Cass., 20/06/2014, n. 14129).
Così, sulla base di queste premesse, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7239 del 22 marzo 2018 ha rigettato il ricorso di una donna che voleva vedersi riconosciuto il diritto a richiedere parte del TFR all’ex marito proprio perché il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato proposto in un momento successivo alla maturazione del diritto di TRF.
Il marito, infatti, aveva cessato il rapporto di lavoro, a causa di licenziamento, prima della data di deposito del divorzio e, pertanto, aveva maturato il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto prima che la moglie fosse, anche solo potenzialmente, titolare del diritto all’assegno divorzile.
Condizione, quest’ultima, come precisato dalla Legge sopra richiamata, necessaria per poter maturare il diritto in capo all’ex coniuge a quota parte del TFR.