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Il de cuius ha lasciato un testamento olografo scritto in stampatello: gli eredi possono considerarlo valido? 

Si può scrivere un testamento olografo in stampatello?

La risposta non è così scontata come può sembrare.

Anzitutto, è bene precisare che il testamento olografo è quel testamento redatto di proprio pugno e custodito nelle mura domestiche che, ai fini della sua validità, deve soddisfare determinati requisiti.

I requisiti per la validità del testamento

L’art. 602 Cod. Civ. stabilisce infatti che il testamento olografo deve essere redatto integralmente a mano dal testatore, deve essere debitamente datato (giorno, mese e anno) e sottoscritto, alla fine delle disposizioni, a mano dal testatore.

Come si riconosce un testamento olografo?

Può accadere che gli eredi rinvengano a casa del de cuius un documento scritto di suo pugno di difficile interpretazione.

Per esempio, è il caso di un documento scritto non intestato indicando il termine “testamento” oppure il documento contiene delle disposizioni che non propriamente riguardando il tempo in cui avrà cessato di vivere. Sul punto, si rinvia alla lettura dell’articolo “Testamento: come deve essere redatto e quando è valido?”

Testamento olografo: è possibile scrivere in stampatello?

Di recente, la Giurisprudenza è stata chiamata a rispondere se il testamento scritto in stampatello può essere affetto da nullità.

Con l’Ordinanza n. 42124 del 31 dicembre 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che

L’abitualità e la normalità del carattere grafico impiegato per scrivere non rientrano fra i requisiti formali del testamento olografo. Per l’effetto, l’impiego dello stampatello non può escludere di per sé l’autenticità della scrittura, pur se rappresenta un elemento significativo del quale tenere conto ai fini della valutazione di detta autenticità”.

La Giurisprudenza, infatti, conferma la validità formale del testamento olografo non solo quando risulta che il testatore fosse solito a scrivere in stampatello, ma anche nell’ipotesi in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere.

Ciò in quanto, l’art. 602 c.c. sopra richiamato, non pone fra i requisiti necessari l’abitualità della scrittura, ma si limita ad indicare la sola autografia.

Il consiglio dell’Avvocato

In altri termini, spiegano l’Avv. Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini , “il fatto stesso che si è in presenza di un testamento redatto in stampatello non lo rende automaticamente nullo. Il problema, però, si sposta su un piano differente, ovvero quello probatorio. In effetti, l’aspetto più critico può rinvenirsi nella ricerca della prova della paternità dello scritto. E’ indubbio, infatti, che in presenza di caratteri in stampatello possa risultare più difficile provare l’autenticità del testamento, ovvero che sia stato scritto effettivamente dal testatore”.


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