Il testamento olografo falso può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse diretto.
Cosa vuol dire impugnare un testamento olografo?
Chi ritiene che il testamento olografo non sia autentico deve agire in giudizio per farne accertare la falsità.
Chi deve provare la falsità del testamento?
Incombe sull’attore l’onere di provare provare la falsità del testamento e/o lo stato di incapacità del de cuius al momento della redazione.
Ciò in quanto il testamento olografo è una scrittura privata particolare che richiede il rispetto di alcuni requisiti di forma.
I requisiti di forma dovrebbero garantire l’autenticità del testamento
I tratti formalistici del testamento olografo tendono a garantire la corrispondenza del suo contenuto alla dichiarazione ed alla volontà del testatore, così come la sua sottoscrizione assolve alla specifica funzione di dimostrare la conoscenza dell’atto che il testatore ha compiuto.
Queste peculiarità, proprie del testamento olografo, non consentono di equiparare l’anzidetto testamento alle altre scritture private.
Tanto determina che per impugnare un testamento olografo non bisogna esperire l’azione di disconoscimento (prevista per le scritture private) ma l’azione di accertamento negativo della falsità.
L’azione di accertamento negativo della falsità
Chi contesta l’autenticità di un testamento olografo,quindi, deve proporre un’azione di accertamento negativo della falsità. L’azione di accertamento negativo è l’azione tramite la quale si chiede l’accertamento dell’inesistenza di un diritto altrui. In questo caso, quindi, l’attore provando la falsità del testamento, chiederà al Tribunale che venga accertata l’inesistenza del diritto del beneficiario del testamento. Diritto che nasceva proprio dalla disposizione testamentaria.
Come detto, grava dunque su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova di tutti i fatti e le circostanze che dimostrino la non autenticità del testamento.
L’ultima pronuncia in materia
A conferma di quanto sopra, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente ribadito che
“il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private”, poichè “tale negozio, pur gravitando nell’orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa“.
Pertanto
“chi agisce contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio”(Cass. Civ. ordinanza n. 24749 del 3 ottobre 2019) .
Vuoi saperne di più? Richiedi un approfondimento agli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, chiamando il numero 02.39562550 o per e-mail all’indirizzo dedicato info@studiolegalelambrate.it
Visita gli articoli correlati:
Testamento: “desidero lasciare” è una disposizione di ultima volontà?