L’interessante caso oggetto di una recentissima pronuncia riguarda l’interpretazione di un documento del de cuius che conteneva la formula “desidero lasciare”.
Può essere considerato testamento un documento che contiene la formula “desidero lasciare”?
Anzitutto, per comprendere se il documento rinvenuto è un testamento olografo occorre accertare se le disposizioni ivi contenute sono disposizioni di ultima volontà.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che per considerarsi testamento, l’atto deve esprimere un’intenzione negoziale destinata a produrre effetti dopo la morte del disponente (per un ulteriore approfondimento si segnala l’articolo “testamento: come deve essere redatto e quando è valido?”)
La tesi di parte ricorrente: “desidero lasciare” come mero progetto di successione
Secondo la tesi di parte ricorrente l’espressione “desidero lasciare” non è idonea ad integrare una valida manifestazione di ultima volontà, in quanto è da considerarsi come semplice desiderio o progetto di successione.
Da tanto, deriverebbe la nullità del testamento per mancanza di una effettiva volontà dispositiva dei beni da parte del de cuius che non ha inteso regolare la propria successione ma solo elaborare un mero progetto di divisione del patrimonio.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 25 marzo 2019 ha precisato che nella ricerca della reale volontà del testatore non può darsi rilievo al solo dato letterale di alcune formule (quindi alla sola espressione “desidero lasciare”) ma è necessario verificare il complesso delle disposizioni contenute in rapporto alla mentalità, alla natura e all’ambiente di vita del testatore.
Gli Ermellini hanno così statuito:
“Il tenore letterale, pur costituendo un punto di partenza imprescindibile non può essere letto isolatamente, così come propone il ricorrente, poichè il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo, nel quale considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, previsti dagli artt. 1362 Cod. Civ. e segg., anche quando le espressioni appaiano di per sè non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti” (Cass. Civ. sentenza n. 8285 del 25 marzo 2019).
Nel caso di specie, dunque, il documento rinvenuto è stato considerato come un valido testamento. Tanto perché nonostante l’espressione “desidero lasciare” (che letteralmente potrebbe far propendere per un mero desiderio e non per una disposizione di ultima volontà), interpretando tutte le disposizioni contenute è stato possibile rinvenire la volontà dispositiva del de cuius di suddividere l’intero patrimonio dopo la sua morte.
Nel citato documento, infatti, il disponente aveva regolato la futura successione individuando le singole porzioni da assegnare a ciascuna degli eredi.
Il consiglio dell’Avvocato
“Come visto – precisa l’avv. Elena Laura Bini – in tema di interpretazione delle volontà dispositive del de cuius la giurisprudenza richiama i principi contenuti nell’art. 1362 Cod. Civ. e segg., previsti per l’interpretazione del contratto. In particolare, si segnala che in materia di interpretazione del testamento è certamente applicabile il principio secondo il quale, in caso di dubbio, è da preferirsi una soluzione interpretativa capace di preservare la validità delle disposizioni di ultima volontà“.
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