Le volontà testamentarie possono essere oggetto di pressioni da parte dei parenti più vicini al de cuius.
Una persona anziana e/o più fragile può subire delle richieste da alcuni parenti che possono dar luogo alla formazione di un testamento.
Può accadere, infatti, che alcuni parenti, decidano di sfruttare una situazione di vicinanza emotiva e/o fisica con il de cuius al fine di ottenere una maggiore considerazione in sede testamentaria.
Il testamento redatto a seguito di pressioni dai parenti può essere impugnato?
L’art. 624 Cod. Civ. prevede che la disposizione testamentaria può essere impugnata quando è l’effetto di errore, violenza o dolo.
Termine per impugnare un testamento viziato
Chiunque ha interesse può esperire l’azione di annullamento del testamento a condizione che l’azione venga promossa nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.
Come si ottiene l’annullamento della disposizione testamentaria viziata?
Per ottenere l’annullamento della disposizione testamentaria occorre dare prova dell’impiego da parte dei parenti di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore.
Per contro, non è sufficiente dimostrare l’influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante richieste, sollecitazioni o suggerimenti.
In altri termini, la prova della avvenuta captazione, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività di condizionamento e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.
L’esigenza primaria è quella di rispetto e ricerca della effettiva volontà del testatore.
Pertanto, la scheda testamentaria deve essere interpretata nella sua globalità, non soffermandosi ad una singola disposizione, avuto riguardo riguardo all’età del testatore, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 22/11/2022) 31/08/2023, n. 25521).
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