Il Prefetto può irrogare, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica solo se è stato debitamente accertato che il tasso alcolemico del conducente superava 1,5 grammi per litro.
Come è noto, guidare dopo aver assunto bevande alcoliche può comportare l’irrogazione di pesanti sanzioni. In effetti, la guida in stato d’ebbrezza è disciplinata all’art. 186 Codice della Strada, il quale prevede le sanzioni applicabili a chi si metta alla guida sotto l’influenza dell’alcool.
Senza scendere nell’analisi delle diverse ipotesi contemplate nel Codice della Strada, tra le sanzioni previste c’è la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo che varia a seconda del tasso alcoolemico riscontrato.
L’art 186, comma 8, Codice della Strada, inoltre, prescrive che con l’ordinanza che dispone la sospensione della patente di guida il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni.Se il conducente non adempie entro i sessanta giorni stabiliti, il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica
Il comma 9 dell’art. 186 Codice della Strada, poi, precisa che se il tasso alcoolemico rilevato supera 1,5 grammi per litro, il Prefetto dispone comunque la sospensione della patente fino all’esito della visita medica, da effettuarsi sempre entro il termine di sessanta giorni.
Ovviamente, la sanzione della sospensione della patente di guida in via cautelare prima della visita medica presuppone l’accertamento della violazione del codice della strada e quindi che il soggetto alla guida fosse in stato d’ebbrezza con un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Ne consegue, quindi, che il Prefetto può irrogare, in via cautelare, la sospensione della patente di guida nelle more della visita medica solo se è stato debitamente accertato che il tasso alcolemico del conducente superava tale soglia.
Così, sulla scorta dei principi sopra precisati, la Suprema Corte di Cassazione, Cassazione civile, con la recentissima ordinanza del 18 aprile 2018, n. 9539, ha cassato la sentenza di merito che confermava la misura cautelare disposta dal Prefetto della sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica, sebbene gli organi accertatori avessero effettuato un doppio accertamento con l’etilometro in dotazione, il cui esito era stato prima di 1,56 g/I e poi di 1,47 g/I (quindi inferiore a 1,5 g/l).
Dunque, il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida adottato in presenza di un tasso alcoolemico che, al secondo test, è inferiore a 1,5 grammi per litro viola l’art. 186, comma 9, Codice della Strada e deve essere annullato.
Per completezza, si rileva, da ultimo, che nel caso di specie, oltre alla violazione dell’art. 186, comma 9, Codice della Strada, la Suprema Corte di Cassazione ha rivelato un’ulteriore vizio.
Il secondo test era stato effettuato a soli 4 minuti dal primo e ciò in violazione dell’art. 379, comma 2, del regolamento del Codice della Strada che recita, appunto, “la concentrazione di cui al comma 1 (di alcool) dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti“.