In un momento di crisi economica succede a molte Società di essere attinte da una serie di debiti, che possono purtroppo sfociare in un decreto ingiuntivo per ciascuna posizione debitoria.
Come fare, dunque, se si è in una situazione di crisi economica?
Bisognerebbe, anzitutto, evitare di attivarsi solo quando si riceve la spiacevole sorpresa del decreto ingiuntivo (o peggio dei decreti ingiuntivi).
Occorre dunque mantenere viva la comunicazione con il proprio creditore, a cui occorrerebbe spiegare la motivazione per cui non si procede al pagamento.
Inoltre, bisognerebbe evitare di sottoscrivere un piano di rientro per il pagamento dei debiti che si sa o si teme di non poter rispettare, in quanto il creditore ben potrebbe ipotizzare una malafede.
In pratica, occorre, anche con il proprio legale di fiducia, affrontare la situazione, evitando di ignorare le diffide di pagamento del creditore e rispondendo puntualmente allo stesso.
La collaborazione con il creditore è utile al fine di trovare una soluzione satisfattiva per tutti!
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è una possibilità?
L’ultima spiaggia, da valutare peraltro solo se ci sono i presupposti, deve essere quella del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Questa strada è, infatti, produttiva di anticipazioni e aggravi in caso di soccombenza.
In soccorso delle società attinte dai debiti, la Suprema Corte (con ordinanza del 28 maggio 2019 n. 1443) ha recentemente statuito che le fatture commerciali sono sì idonee all’ottenimento del decreto ingiuntivo da parte del creditore, ma non sono altrettanto idonee nel giudizio di opposizione.
Le fatture sono infatti formate e di provenienza del creditore, pertanto, non possono tout court fondare la certezza del credito.
Secondo questa pronuncia il creditore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve ulteriormente provare il credito e deve formulare una vera e propria domanda volta ad ottenere un provvedimento giudiziario che si esprima sulla fondatezza della pretesa creditoria.
In pratica, il creditore nel giudizio di opposizione non deve limitarsi a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate avverte che: “proprio alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere promosso solo laddove vi siano delle comprovate motivazioni fondanti la pretesa dell’opponente”.
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