Ai sensi dell’ art. 119, quarto comma, Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993) è possibile presentare all’Istituto di Credito una richiesta per ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca deve fornire la documentazione bancaria entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta...Read More
L’erede può svolgere vere e proprie indagini sui rapporti bancari del de cuius, nonché su quelli finanziari ed assicurativi dello stesso. E’ sancito, infatti, un vero e proprio diritto in capo all’erede di ottenere dagli Istituti di Credito e dalle Compagnie Assicurative informazioni relative ai rapporti bancari del de cuius, nonché su quelli finanziari ed assicurativi...Read More