In tema di responsabilità civile l’Assicurazione è tenuta a risarcire le spese legali dell’assicurato, anche in assenza di polizza per la tutela legale. L’art. 1917, terzo comma, Cod. Civ., statuisce che le spese legali sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Recentemente la...Read More