Con il decesso di una persona, si apre anche la successione del conto corrente del de cuius per tutti gli eredi.
La successione del conto corrente vale tanto per gli eredi legittimari e non legittimari…
Il nostro ordinamento prevede una categoria di suscettibili (chiamati nell’uso comune “eredi legittimi”, ma in diritto sono più propriamente definiti “legittimari”), che hanno per Legge diritto ad una quota di eredità prestabilita: i coniugi, i figli (in luogo dei figli, i nipoti) e i genitori (gli ascendenti).
Laddove il defunto non abbia nella sua linea di successione i predetti congiunti legittimari, i suoi eredi (quindi, non legittimari) potranno essere istituiti per testamento (c.d. successione testamentaria) o per legge (c.d. successione legittima o “ab intestato” o “intestata” ex art. 565 e ss. Cod. Civ. – che si apre quando il de cuius muore senza lasciare testamento).
Le questioni inerenti alla successione del conto corrente del de cuius.
Di fronte agli eredi non legittimari (che non hanno per legge diritto ad una quota di eredità), ma sono col de cuius cointestatari del suo conto corrente, si possono porre due questioni di rilevo:
(i) la cointestazione per mere finalità di gestione del conto corrente del de cuius con conseguente diritto o non diritto dell’erede, cointestatario, a vedersi liquidata la metà del saldo;
(ii) le donazioni indirette effettuate da de cuius, quando era in vita, mediante bonifici bancari e prelievi di denaro in favore del coerede, già cointestatario del conto corrente bancario.
Prima questione. Conto corrente cointestato tra erede non legittimario e de cuius: il saldo va diviso a metà?
La prima questione -osserva l’Avv. Alessandra Giordano- è risolta dall’art. 1854 Cod. Civ., che impone una presunzione di contitolarità del conto corrente tra i due contitolari, gravando poi chi invochi una situazione giuridica sottostante diversa di fornire la relativa prova.
Una prova di questo tipo può essere, ad esempio, raggiunta sulla scorta del fatto che il conto corrente sia in realtà alimentato solo da uno dei due correntisti.
Seconda questione. Donazioni con prelievi dal conto corrente all’erede non legittimamario.
Quanto alla seconda questione, invece, questa è più spinosa, in quanto se non vi sono eredi legittimari da preservare, il patrimonio ereditario è in linea di principio costituito dal solo relictum e non anche dal donatum.
In pratica, senza legittimari non può procedersi alla ricostruzione del patrimonio ereditario, imputando a questo anche beni ingiustificatamente usciti dal patrimonio ereditario per il tramite di donazioni.
L’erede non legittimario, tuttavia, potrebbe recuperare i beni illegittimamente ed ingiustificatamente usciti dalla massa ereditaria con l’azione di petizione ereditaria ex art. 533 Cod. Civ.
La Giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Trieste, sentenza del 23 giugno 2011) in un caso ha affermato che, sebbene si possa parlare di donazione indiretta, formalmente valida (stante la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata su un conto corrente), deve essere allegato e dimostrato anche l’animus donandi, ossia la volontà di donare del de cuius.
Secondo poi una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza del 27 luglio 2017, n. 18725, il trasferimento di somme di denaro dal conto corrente del de cuius deve essere ricondotto all’istituto giuridico della donazione “diretta” da effettuarsi, a pena di nullità, con la forma dell’atto pubblico.
Il parere dell’Avvocato sulla successione del conto corrente del de cuius.
In conclusione -precisa l’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate- il saldo del conto corrente cointestato non va diviso a metà tra gli eredi non legittimari e il cointestatario, se questo è stato alimentato solo con denaro di proprietà del de cuius.
Inoltre -aggiunge l’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate- i prelievi e i bonifici dal conto corrente del de cuius possono essere contestati con richiesta di restituzione alla massa ereditaria, nel caso in cui non ci sia una reale volontà donativa del de cuius e nel caso in cui la donazione (non di modico valore) non sia stata formalizzata con atto pubblico.
Ovviamente, ogni caso dovrà essere valutato in concreto.
Lo Studio Legale Lambrate informa…
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