Il conducente di un’autovettura non è responsabile della morte di un’altro conducente che sorpassandolo in curva lo colpiva frontalmente. Ciò anche se non si trovava esattamente sulla destra della sua corsia.
La ricostruzione del sinistro può essere così descritta. Un’autovettura effettuava un sorpasso in curva occupando la corsia opposta e, viaggiando peraltro ad elevata velocità e con un fanale anabbagliante rotto, urtava con un’altra autovettura che viaggiava nella propria corsia di marcia. Dopo l’impatto, l’autovettura veniva rimbalzata lungo la sua originaria carreggiata e si schiantava contro l’auto che aveva sorpassato. Dal sinistro conseguiva la morte del conducente che stava effettuando la manovra di sorpasso.
L’altro conducente nei primi due gradi di giudizio veniva condannato dai giudici di merito. I giudici avevamo ritenuto che il conducente con la sua condotta avesse concorso a causare la morte della vittima.
Dalla ricostruzione della dinamica del sinistro, infatti, era emerso che l’imputato non aveva tenuto rigorosamente la destra. Quest’ultimo, quindi, aveva violato la regola cautelare sancita nell’art. 143 Codice della Strada e, pertanto, era stato ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo.
Cosa prescrive l’art. 143 Codice della Strada?
L’art. 143 Codice della Strada , infatti, prescrive che “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera“.
Secondo una parte della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la norma in discorso, imponendo di tenere rigorosamente la destra, mira proprio a contrastare il pericolo di situazioni come quelle verificatesi nel caso di specie. Ovvero che un veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza.
Quindi proprio dalla violazione dell’obbligo di tenere la destra deriverebbe la responsabilità del conducente. Conducente che, non tenendo la destra, ha concorso alla causazione dell’evento (morte). Ciò indipendentemente dal motivo (lecito o meno) per il quale si sia verificata l’invasione della mezzena da parte dell’altro veicolo (Cass. Pen. Sez. 4, n. 2568/2010).
Nel caso di specie i giudici, sposando questo orientamento, avevano affermato la responsabilità penale per il reato di omicidio colposo del conducente che, colpevolmente, non aveva tenuto la destra della carreggiata.
In particolare, i giudici di merito avevano riconosciuto un concorso di colpa nella misura, rispettivamente, dell’80% nei confronti della vittima e nel 20% dell’imputato. Quest’ultimo, infatti, si era reso responsabile penalmente del reato di omicidio colposo proprio nella misura in cui non aveva circolato in prossimità del margine destro della carreggiata, come prescrive, appunto, l’art. 143 Codice della Strada.
La decisione della Suprema Corte di Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 31 ottobre 2017, n. 50024, ha ribaltato la decisione dei giudici di merito, annullando la sentenza di condanna.
In effetti, gli Ermellini hanno precisato che la ratio dell’art. 143 Codice della Strada non è quella di contrastare il pericolo di un’invasione improvvisa di un’altra vettura nella propria corsia. L’art. 143 Codice della Strada, infatti, mira a tutelare la marcia dei veicoli che percorrono la stessa corsia e, per l’effetto, a garantire un’andatura corretta e regolare nella propria corsia di marcia.
Il principio enunciato.
Nella predetta sentenza la Corte ha precisato che una condotta è colposa quando l’evento (in questo caso la morte) sia stato causato da una condotta posta in violazione di una norma cautelare. Così come ha precisato che per potere affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che l’evento (il decesso appunto) sia stato prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare (per esempio, in un caso come quello che ci occupa, una norma di comportamento del codice della strada), ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare.
Occorre, cioè, che la regola cautelare fosse posta proprio a tutelare e prevenire la realizzazione di quell’evento lesivo che si è poi realizzato nel caso concreto .
E’ possibile, quindi, affermare che per aversi responsabilità (anche in concorso) in un incidente stradale non è sufficiente che un conducente abbia violato una norma (non abbia tenuto rigorosamente la destra ex art. 143 Codice della Strada) ma è necessario che l’evento verificatosi era proprio uno di quegli eventi che la regola cautelare mirava a prevenire.
Nel caso di specie, dunque, la Suprema Corte di Cassazione, avendo precisato che l’art. 143 Codice della Strada garantisce un’andatura corretta e regolare all’interno della propria corsia di marcia e tutela i veicolo che percorrono tale corsia, ha ritenuto che il gravissimo incidente era stato provocato esclusivamente dalla pericolosissima condotta di guida della persona offesa.