In tema di sinistro stradale, non molti sanno che il passeggero del veicolo può chiedere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della colpa nella causazione dell’evento dannoso.
L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), rubricato “risarcimento del terzo trasportato”, prevede infatti che il passeggero del veicolo coinvolto in un sinistro stradale possa essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ovviamente, la Compagnia Assicurativa risarcente ha diritto di rivalsa nei confronti dell’Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro stradale, anche se, per i motivi predetti, ciò non deve interessare al passeggero del veicolo, che ha appunto un diritto a prescindere.
Si tratta di un strumento di tutela volutamente ampio, onde favorire il terzo trasportato, normalmente vittima incolpevole di un sinistro stradale.
Il passeggero di un veicolo, infatti, non ha alcun onere di prova in merito alla causazione del sinistro stradale, nonché circa la concreta ripartizione delle colpe tra i veicoli coinvolti.
La ratio della norma è quella di offrire maggior tutela e protezione, in caso di sinistro stradale, al passeggero incolpevole, nel più breve tempo possibile.
In effetti, il passeggero del veicolo danneggiato da sinistro stradale avrà quale unico onere quello di dimostrare che il danno dallo stesso subito è conseguenza immediata e diretta proprio di quell’evento dannoso verificatosi mentre era a bordo del veicolo, nonché di non avere concorso alla causazione del fatto.
Pertanto, al passeggero danneggiato da sinistro stradale il risarcimento verrà corrisposto dalla Compagnia Assicurativa del vettore su cui ha viaggiato sia nel caso di danno riconducibile a colpa del conducente del veicolo su cui viaggiava, sia nel caso in cui il sinistro stradale cagionato da un altro veicolo oppure da un concorso di colpa tra i veicoli.
Secondo la Suprema Corte, poi, “in definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come è nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come è previsto nella norma in esame, il caso fortuito”.
In tema di danno del terzo trasportato derivante da sinistro stradale, la Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 16477 del 5 luglio 2017, ha pronunciato il seguente principio di diritto “la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 Codice delle Assicurazioni private, anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato“.
Lo Studio Legale Lambrate assiste i Clienti sin dalla delicata fase di richiesta di risarcimento ed istruzione del danno, che, per espressa previsione normativa, dovrà essere formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 148 Codice delle Assicurazioni Private.
Il consiglio dell’Avvocato.
L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate avverte che “sin dalla fase di richiesta di risarcimento per il sinistro stradale il trasportato dovrà allegare la propria condotta incolpevole, provando di aver avuto la cintura di sicurezza allacciata, di non essere salito a bordo di un auto con la consapevolezza che il conducente era ubriaco, di aver indossato il casco a bordo di una moto e così via. Tanto, per evitare un concorso di colpa con il conducente, assolutamente possibile anche in tema di passeggero vittima di sinistro stradale”.