In caso di sinistro stradale, la riparazione antieconomica del veicolo si ha allorquando il danno riportato dal veicolo è superiore al valore del veicolo.
In pratica, in caso di danno materiale al veicolo a seguito di sinistro stradale, sorge ovviamente in capo al responsabile del sinistro e all’ assicurazione, in solido tra loro, l’obbligo di risarcire il costo della riparazione, salvo che questa non sia una riparazione antieconomica.
In effetti, quando viene risarcito il costo della riparazione, il danno viene risarcito in forma specifica, onde ripristinare le condizioni originarie del veicolo.
Se però il danno è superiore al valore del mezzo (quindi il costo della riparazione è superiore al valore del mezzo) il risarcimento del danno avviene per equivalente ex art. 2058, secondo comma, Cod. Civ.
Più precisamente, non verrà risarcito il costo della riparazione dell’auto ma il valore che il veicolo aveva al momento dell’incidente: ecco la riparazione antieconomica del veicolo.
Così, quando il danno supera il valore del veicolo, l’assicurazione cercherà di limitare il proprio obbligo di risarcimento, risarcendo il valore minimo del mezzo.
In alcuni casi, è possibile proporre all’Assicurazione la riparazione del mezzo anche se il preventivo di riparazione è superiore al suo valore, quando sia possibile una riparazione in economia, reperendo pezzi di ricambio usati.
Tanto, per evitare che il danneggiato possa ritrovarsi nella condizione di ricevere un risarcimento non idoneo all’acquisto di un nuovo mezzo, sebbene prima fosse in possesso di un veicolo non di valore, ma perfettamente circolante.
Per evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti da un risarcimento poco idoneo, è opportuno farsi risarcire in maniera corretta il danno materiale, anche in caso di riparazione antieconomica.
L’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate segnala che, per tutelarsi al meglio contro il tentativo delle Assicurazioni di ridurre al minimo il risarcimento, nel caso di riparazione antieconomica, bisognerà farsi liquidare tutte le voci che compongono il danno materiale in particolare, occorrerà farsi risarcire:
i) il valore ante sinistro della vettura, che in linea di massima viene determinato dai liquidatori delle assicurazioni calcolando la media del valore medio della quotazione eurotax blu (listino in uso ai commercianti per determinare il valore del ritiro dell’auto usata) e eurotax giallo (listino per determinare il prezzo di vendita);
(ii) il rimborso della quota parte della tassa di circolazione per il mancato godimento della vettura;
(iii) il costo dell’immatricolazione di una nuova vettura oppure costo del passaggio di proprietà di un veicolo usato;
(iv) “in caso di demolizione il danneggiato può richiedere il costo della rottamazione e dell’eventuale trasporto dell’auto non marciante con autosoccorso al demolitore”.