In tema di sinistro stradale è da sfatare il mito che il pedone abbia sempre ragione.
L’automobilista che investe il pedone, infatti, non è responsabile se prova che non aveva alcuna possibilità di prevenire ed evitare l’investimento.
Questa ipotesi ricorre ogni qual volta il pedone tenga una condotta imprevedibile e anormale.
L’automobilista, dunque, dovrà provare che era nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di preventivarne i movimenti al fine di evitare l’impatto.
In quali ipotesi la condotta del pedone può dirsi imprevedibile ed anormale?
Sul punto, un caso pratico che merita attenzione è quello oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.
Il caso riguardava l’azione promossa dai congiunti di una donna volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di quest’ultima, investita da un’autovettura.
L’importanza della dinamica del sinistro stradale
Ricostruita la dinamica del sinistro stradale era stato accertato che:
– la strada attraversata dalla donna era a scorrimento veloce;
– le due carreggiate erano delimitate da uno spartitraffico che indicava inequivocabilmente l’invalicabilità di tale barriera da parte dei pedoni;
– l’attraversamento della strada vietata era avvenuto in ora notturna;
– la donna non aveva dato precedenza all’automobile.
Come deve comportarsi il pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali?
Il pedone che intende attraversare un tratto di strada fuori dalle strisce pedonali è tenuto ad usare la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli.
Nel caso di specie, non solo il pedone non ha utilizzato una simile diligenza, ma ha addirittura attraversato una strada a scorrimento veloce, in un orario dove la visibilità è scarna e ove era vietato l’attraversamento pedonale.
Una simile condotta, quindi, è stata considerata come l’unica causa del sinistro stradale atteso che il conducente dell’autovettura non poteva aspettarsi in alcun modo l’attraversamento di un pedone in quel tratto di strada, non potendo prevedere l’intenzione della donna di superare anche lo spartitraffico.
La pronuncia della Suprema Corte
Con la sentenza del 8 ottobre 2019, n. 25027 la Suprema Corte di Cassazione ha quindi confermato il seguente principio di diritto:
in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento. Situazione che ricorre quando il pedone tiene una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
La Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che il conducente non è responsabile ove venga provato che il comportamento della vittima
sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
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