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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

Abbastanza di frequente accade che un animale domestico attraversi improvvisamente la carreggiata causando un sinistro stradale.

In simili circostanze, la responsabilità del sinistro stradale viene imputata al padrone dell’animale domestico, responsabile ai sensi dell’art. 2052 Cod. Civ. dei danni cagionati a terzi dal proprio animale.

In effetti, l’art. 2052 Cod. Civ. recita:

il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.

La predetta norma pone a carico del proprietario dell’animale domestico una presunzione di responsabilità che discende dall’obbligo di custodia dell’animale. L’obbligo di custodia che incombe sul proprietario è particolarmente gravoso se si considera che la Legge sopra richiamata specifica che neanche la fuga o lo smarrimento dell’animale consentono di liberare il proprietario da responsabilità per i danni arrecati dal suo animale domestico.

Occorre precisare che nel caso de quo, quindi di un animale domestico che ha provocato un sinistro stradale, la presunzione di responsabilità in capo al padrone sancita dall’art. 2052 Cod. Civ. si fronteggia con un’altra presunzione vigente in caso di sinistro stradale. L’art. 2054 Cod. Civ., infatti, contiene una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo che è tenuto a risarcire i danni se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento.

Pertanto, in simili situazioni,  concorrono due presunzioni di responsabilità, quella sancita in capo al padrone dell’animale domestico ai sensi dell’art. 2052 Cod. Civ. e quella sancita in capo al conducente del veicolo ai sensi dell’art. 2054 Cod. Civ. Questo significa che, qualora la dinamica del sinistro non venga chiarita, entrambi i soggetti possono essere considerati egualmente responsabili.

Spetta quindi alle parti superare la predetta presunzione di responsabilità fornendo la prova, ad esempio, che l’urto sia dipeso esclusivamente dalla condotta dell’animale domestico che ha provocato i danni lamentati dal conducente del veicolo attraversando improvvisamente e repentinamente la carreggiata.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4202 del 17 febbraio 2017, ha statuito la piena responsabilità del padrone di un cane nella causazione del sinistro stradale occorso proprio perché, a differenza del conducente che aveva ampiamente provato la compatibilità dei danni occorsi con la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale con la condotta dell’animale, il proprietario del cane non aveva superato la presunzione di responsabilità sancita dall’art. 2052 Cod. Civ. nella misura in cui aveva dedotto (per lo più genericamente) e non provato che il conducente marciasse a velocità sostenuta, ben oltre i limiti consentiti.


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