Se un sinistro è riconducibile a più cause, queste debbono essere autonomamente valutare al fine di stabilire l’incidenza di ciascuna sulla causazione e/o aggravamento dell’evento dannoso.
All’esito di questa valutazione delle cause che hanno concorso alla causazione dell’evento è possibile attribuire la responsabilità dell’evento dannoso, ripartendo, nel caso, il danno tra i vari agenti scatenanti.
Di recente, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 22801 del 29 settembre 2017, ha affrontato un caso nel quale la Pubblica Amministrazione pareva aver concorso all’aggravamento del danno.
La controversia. Un motociclista, nel percorrere una strada comunale, perdeva il controllo del motoveicolo in corrispondenza di un solco e di terriccio sull’asfalto e, per l’effetto, veniva sbalzato contro il guard rail collocato sul lato opposto della carreggiata.
A causa dell’irregolarità del guard rail, che presentava un lato tagliente e sporgente, il motociclista subiva l’amputazione di netto del braccio destro al momento dell’impatto contro il medesimo.
La pronuncia della Suprema Corte:
1) sulla responsabilità della P.A.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità della Pubblica Amministrazione, a prescindere o meno da un inquadramento della stessa ai sensi dell’art. 2051 Cod. Civ., può discendere dalla violazione di norme di comune prudenza e/o diligenza poste a tutela dell’integrità personale e patrimoniale dei terzi in violazione del principio generale del neminem laedere (ex multis e per tutte Cass. Civ., Terza Sezione, 22 marzo 2011, n. 14254).
Tanto veniva osservato dalla pronuncia in commento sulla responsabilità della P.A. senza appunto inquadrala nella responsabilità di cui all’art. 2051 Cod. Civ.
2) Sul sinistro riconducibile a più cause
Sul caso specifico, la Suprema Corte ha poi aggiunto che la funzione del guard rail non è solo quella di prevenire la fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata stradale in tratti contraddistinti da una peculiare pericolosità (art. 2, terzo comma, del D.M. n. 223/1992), ma anche quella di offrire una protezione agli utenti della strada che, per qualsivoglia ragione, si trovino esservi sbalzati contro.
Ciò posto, grava sulla Pubblica Amministrazione l’obbligo di manutenzione atta a salvaguardare lo scopo delle barriere stradali e ad evitare che divengano un pericolo per gli utenti, se interrotte o esposte dal lato tagliente.
Quanto all’incidenza causale, secondo la Corte di Cassazione della pronuncia in commento, il Giudice ha l’onere di valutare anche l’eventuale incidenza delle concause generative del sinistro (in questo caso il cattivo stato del guard rail che aveva concorso all’aggravamento del sinistro in considerazione della perdita del braccio da parte dell’utente), compresa l’eventuale condotta omissiva colposa dell’Ente nella generazione dell’evento dannoso.
In conclusione…
Dunque, laddove un sinistro possa essere riconducibile alla concomitanza di più cause, in concorso tra loro, tanto ai fini della produzione del fatto dannoso, quanto per l’aggravamento delle conseguenze, occorrerà valutare autonomamente ogni fattore causale onde determinare in che misura esso abbia contribuito al verificarsi dell’evento.
Gli Avvocati dello Studio Legale Lambrate, Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, avvertono che tanto si traduce in concreto nell’attribuire un punteggio percentuale ad ogni fattore scatenante il sinistro e/o il suo aggravamento, non solo nel caso in cui il responsabile sia una Pubblica Amministrazione, ma anche nel caso in cui il responsabile sia un privato.