Usucapire un bene dell’eredità è possibile.
Generalmente il problema di usucapire un bene dell’eredità emerge nella fase di divisione.
E’ possibile, infatti, che in sede divisione ereditaria uno dei coeredi asserisca di aver usucapito il bene e non ritenga di doverlo dividere con gli altri.
L’art. 714 Cod. Civ. statuisce che “può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo”.
Il caso più frequente è quello di colui che, anche unitamente alla sua famiglia, abita da almeno venti anni un immobile facente poi parte del patrimonio ereditario.
Come si può usucapire un bene dell’eredità?
Secondo la Cassazione (Cass. Civ., Seconda Sezione, sentenza del 9 settembre 2019 n. 22444), affinché un erede possa usucapire il bene ereditario, occorre la prova del possesso ad excludendum.
Occorre in pratica una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con l’immobile ereditario sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto.
Tanto, avviene quando il coerede goda del bene con modalità non compatibili con la possibilità di godimento altrui, e tali da indicare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
L’erede, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso fino a farlo diventare esclusivo. In pratica, questo può avvenire quando il coerede goda del bene ereditario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”. Bisogna fare attenzione però, in quanto non basta l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune.
Quando è escluso il diritto di usucapire il bene dell’eredità?
E’ escluso ovviamente il caso di chi si adoperi per la gestione e manutenzione del bene, dovendosi ritenere che in tal caso agisca anche nell’interesse anche degli altri coeredi (Cassazione civile sez. II, 16/01/2019, n. 966; Cass. 04/05/2018, n. 10734; Cass. 25/03/2009, n. 7221).
Il consiglio dell’Avvocato
E’ bene procedere ad una valutazione preliminare e complessiva della situazione al fine di evitare domande infondate che possono esporre solo ad aggravi di tempo ed economici.
Lo Studio Legale Lambrate informa…
Nel caso si voglia saperne di più potrete contattarci per e-mail info@studiolegalelambrate.it. Vi risponderemo con celerità.