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La risposta alla domanda se si può fare testamento e/o donazioni se sottoposti ad amministrazione di sostegno è stata data dall’ordinanza n. 12460, pronunciata dalla Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione in data 21 maggio 2018.

Con questa pronuncia la Suprema Corte ha statuito che in situazioni di eccezionale gravità è possibile escludere la capacità di testare o donare per disposizione del Giudice Tutelare, su istanza di parte o anche d’ufficio.

In effetti, a differenza dell’interdizione, ove l’interdetto non può donare, testare ed unirsi in matrimonio,  l’amministrazione di sostegno, a salvaguardia di questi diritti personalissimi, non priva il beneficiario della capacità di agire.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno, in pratica, ha quale ratio quella di fornire una soluzione assistenziale con la minor afflizione possibile della capacità di agire del beneficiario.

All’interno del procedimento di amministrazione di sostegno, tuttavia, il Giudice Tutelare pronuncia un decreto di nomina con l’indicazione degli atti che l’amministratore ha il potere compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore ex art. 405 e ss. Cod. Civ.

Il Giudice Tutelare può, già nel decreto di nomina dell’amministratore o in un momento successivo, disporre limitazioni o decadenze analoghe a quelle previste per l’interdetto o l’inabilitato, ove tale estensione sia giustificata nell’interesse del soggetto tutelato.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato si attribuisce al Giudice Tutelare la possibilità di disporre limitazioni della capacità di testare e/o di donare, in circostanze di eccezionale gravità, quando ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato.

Non esiste, dunque, una esclusione “a priori” della capacità di disporre per testamento o di donare per il sol fatto di essere sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Questa possibilità resa all’interno dell’amministrazione di sostegno potrebbe essere utile a tutelare l’amministrato e,  in subordine gli eredi, da eventuali malintenzionati che intenzionalmente avvicinino l’amministrato al fine di circuirlo.

Il parere dell’Avvocato.

L’Avv. Alessandra Giordano ricorda che in ogni caso gli interessati conservano la possibilità di chiedere l’annullamento degli atti posti in essere dall’incapace naturale di intendere e di volere, anche se non sottoposto a tutela di sorta, ai sensi dell’art. 428 Cod. Civ.

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Il matrimonio con la badante contratto dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno

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