Il pedone deve avere sempre un comportamento diligente, per cui in linea di principio dovrebbe attraversare sulle strisce pedonali.
Diversamente, al pedone investito fuori dalle strisce pedonali potrebbe essere riconosciuta una responsabilità concorrente a quella dell’automobilistà.
Il concorso di colpa del pedone comporta la diminuzion,e proporzionale al grado di colpa, del danno.
Ad esempio, al pedone potrà essere attribuito un concorso di colpa nella misura del 30%, mantenendo il restante 70% a carico dell’automobilista e così via.
Il danno così verrà quantificato diminuito del 30%.
E se mancano le strisce pedonali?
E’ vero che non sempre vi è un attraversamento pedonale a disposizione.
Ai sensi dell’art. 190 Codice della Strada se non vi è un attraversamento pedonale disponibile o se questo dista piu’ di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se’ o per altri.
La norma in discorso precisa anche che è fatto divieto ai pedoni di attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri.
In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo, i pedoni che attraversano la carreggiata in un punto sprovvisto di strisce pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
E’ sovrabbondante e variegata la giurisprudenza in tema di attraversamenti pedonali
Recentemente, la giurisprudenza (Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 12 gennaio 2021, n. 278) ha precisato che non è vietato attraversare tout court un piazzale, una piazza o un largo, se non esistono strisce pedonali.
Il divieto di attraversare una piazza, un largo o un piazzale opera solo nel caso in cui gli attraversamenti pedonali esistano, anche se non proprio vicini.
Pertanto, nel caso in cui esistano attraversamenti pedonali fruibili, il pedone deve utilizzare le strisce pedonali e non può fare altrimenti!
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