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In data 14 novembre 2017 la Corte d’Appello di Milano, di concerto con il Tribunale, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, ha diffuso un documento denominato “linee guida nella determinazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti”.

Lo scopo di siffatto documento è quello di diffondere modalità operative univoche, atte a prevenire l’instaurazione di conflitti che possano sfociare in contenziosi giudiziali, consentendo agli operatori del settore, tra questi anche gli avvocati,  di rendere un buon servizio ai propri Clienti per aiutarli ad orientare le varie richieste in merito.

L’intervento del Giudice, in buona sostanza, dovrebbe essere solo residuale, nei casi di inerzia o disaccordo, dopo aver comunque tentato un serio percorso conciliativo.

Ogni genitore deve occuparsi della cura degli interessi del figlio, contribuendo ciascuno con le proprie sostanze alla cura, educazione ed istruzione dei figli in continuità con il ruolo svolto quando la famiglia era unita.

In pratica, il padre, che nella maggioranza dei casi è il genitore non collocatario, con l’assegno di mantenimento contribuisce alle spese per vitto giornaliero, alla mensa scolastica, al  canone di locazione, alle utenze e  consumi, all’abbigliamento ordinario, compresi i cambi di stagione,  alla cancelleria scolastica e all’acquisto di medicinali da banco.

Tuttavia, come è noto, il contributo al mantenimento non si limita all’importo erogato con l’assegno di mantenimento, ma richiede che il genitore non collocatario, ad esempio il padre, partecipi a spese straordinarie, che non devono essere una duplicazione di quanto versato con l’assegno di mantenimento.

Le spese straordinarie si sostanziano in quelle spese occasionali da sostenersi per l’interesse del figlio e sono categorizzate in spese mediche (dentistiche, oculistiche, cure termali e fisioterapeutiche etc.), spese scolastiche (strutture di formazione private, gite con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi post universitari o master, spese di alloggio presso le strutture universitarie) e spese extrascolastiche (attività sportiva, ludica o ricreativa, viaggi studio e vacanze senza i genitori, per il conseguimento della patente di guida e per il mezzo di trasporto dei figli).

Le linee guida suggeriscono anche come raggiungere un accordo tra le parti sulle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli.

Così, per esempio, la madre che appoggerà una spesa straordinaria potrà inviare una richiesta scritta al padre, corredata dalla documentazione utile anche ad informarlo sulle potenzialità di tale spese, acquisendo l’approvazione in caso di mancata risposta in dieci giorni.

D’altra parte,  afferma l’Avv. Alessandra Giordano dello Studio Legale Lambrate, si tratta di questioni che attengono al personalissimo patrimonio familiare e, pertanto, non possono che essere risolte dagli ex coniugi con l’ausilio di un valido professionista.