Ultimo aggiornamento 6 Ottobre 2021
Separazione dei beni e il conto cointestato: il denaro versato da un coniuge è di proprietà di entrambi?
Può accadere, infatti, che seppur i coniugi abbiano scelto il regime di separazione dei beni, abbiano un conto cointestato nel quale facciano confluire del denaro proprio. L’altro coniuge ne diviene proprietario?
La questione, per nulla banale, viene chiarita in una particolare vicenda processuale appena decisa.
Il Caso
Due coniugi si sposano in regime di separazione dei beni. Di comune accordo con il marito, la moglie acquista un immobile per il tramite di mutuo fondiario a garanzia del quale si costituisce garante il marito stesso.
Successivamente, la moglie vende un altro immobile di sua proprietà e incarica il marito di estinguere il mutuo fondiario, versando alla Banca importo ottenuto dalla vendita.
Come detto, l’importo, per il tramite di tre assegni, viene consegnato al marito affinché quest’ultimo possa provvedere all’estinzione anticipata del mutuo.
Tuttavia, la moglie scopre che il marito aveva accesso un conto deposito a risparmio di cui Ella era contestataria, nel quale aveva provveduto a versare gli assegni (a sua insaputa).
Con la predetta somma il marito aveva acquistato dei BOT che avevano garantito una resa, poi trasferita su un suo conto personale.
Il marito aveva solo successivamente estinto il mutuo (con i proventi dei BOT).
Quest’ultimo chiedeva in giudizio alla moglie la corresponsione dell’importo versato alla Banca.
Il marito, infatti, riteneva che le somme versate nel conto corrente cointestato fossero state utilizzate per far fronte alle esigenze personali della moglie e non per estinguere il mutuo contratto. Il debito in discorso, secondo il marito, era stato estinto con suo denaro (posto che era sul suo conto corrente).
La moglie, per parte sua, riteneva che l’importo corrisposto all’Istituto di credito per estinguere il mutuo, provenendo dalla vendita di un suo immobile, fosse di sua esclusiva proprietà e di non dover nulla al marito.
L’acquisto di un immobile in regime di separazione dei beni
Anzitutto, per interpretare correttamente la vicenda, non si può prescindere dalla scelta del regime patrimoniale effettuata dai coniugi.
La normativa in tema di separazione dei beni in ambito matrimoniale prevede che tutti gli acquisti in costanza di matrimonio restano di proprietà di chi ne ha sostenuto la relativa spesa.
Dunque, nel caso in cui uno dei coniugi acquisti un immobile, quest’ultimo ne sarebbe unico proprietario.
In caso di separazione, a differenza di ciò che accade in regime di comunione dei beni, l’immobile resta di proprietà del relativo titolare.
Le somme ricavate dalla vendita di un bene di esclusiva proprietà di un coniuge
Per quanto attiene alle somme ricavate dalla vendita di un bene di esclusiva proprietà di uno dei coniugi, la giurisprudenza ritiene che
“il corrispettivo della vendita, seppur versato su un conto corrente in comunione con il coniuge, qualora si dimostri che le somme non sono state versate a titolo di donazione ma abbiano diversa natura giuridica, non si applica la regola della contitolari del denaro versato su un conto corrente cointestato” (Tribunale Roma Sez. XVII, Sent., 17-05-2021).
La prova della titolarità esclusiva delle somme
Il coniuge dovrà dunque provare che le somme depositate sul conto corrente cointestato provengono da un conto intestato solo ad uno dei due titolari o che sono il prezzo della vendita di beni personale o che siano il salario del proprio lavoro.
Come pure, dovrà provare l’assenza di volontà donativa.
Come può essere fornita la prova della titolarità delle somme?
La Giurisprudenza ha precisato che la titolarità delle somme può essere dimostrata
“anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti dalle quali è possibile dedurre l’esistenza di una diversa situazione giuridica relativamente alla titolarità delle somme depositate sul conto” (Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2012, n. 19115).
Come pure, la Giurisprudenza ha affermato che
“il requisito della proprietà esclusiva delle somme può essere desunto proprio dalla prova documentale dell’esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari del conto” ( Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2013, n. 18540).
La risoluzione del caso
Il Giudice di merito, in ossequio ai principi sopra delineati, ha ritenuto che le somme ricavate dalla vendita dell’immobile di esclusiva proprietà della moglie, fossero di proprietà di quest’ultima.
Il Giudice ha altresì ritenuto verosimile che le somme fossero destinate a rimborsare il mutuo fondiario. Il marito era stato, infatti, delegato a svolgere questo adempimento.
Nonostante le indicazioni della moglie, il marito aveva effettuato degli investimenti i cui proventi sono stati poi dirottati sul conto corrente intestato al solo marito.
I proventi sono stati considerati di esclusiva proprietà della moglie, a prescindere dal fatto che siano stati depositati su un conto corrente dapprima cointestato e poi sul conto corrente personale del marito. Ciò in quanto la moglie ha provato la provenienza del denaro e la finalità per la quale le aveva destinate.
Lo Studio Legale Lambrate informa…
Lo studio Legale Lambrate presta attività di consulenza in tema di regime patrimoniale tra i coniugi, donazioni e di compravendita immobiliare al fine prevenire importanti criticità che possono nascere in sede di separazione o divorzio tra i coniugi.