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Ultimo aggiornamento 17 Giugno 2021

L’Istituto di Credito, che ingiustificatamente segnali un proprio cliente alla Centrale dei Rischi, potrebbe esporsi ad una richiesta di risarcimento di eventuali e conseguenti danni.

Com’è noto, la Centrale dei rischi è gestita dalla Banca d’Italia ed ha lo scopo di  fornire informazioni per la gestione del rischio di credito.

E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la Banca che effettui un’illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi incorre in un concorso cumulativo di responsabilità.

Da un lato, infatti, la Banca incorre in responsabilità contrattuale, agendo in spregio ai canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1374, 1375 Cod. Civ., e, dall’altro, in responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ. , ex multis e per tutte Cass. n. 13345/2006.

In conseguenza di ciò, la Banca può esporsi ad una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti da parte dei propri Clienti ingiustamente segnalati alla Centrale rischi.

Tuttavia, questa richiesta di risarcimento, come peraltro ogni richiesta di risarcimento, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante l’effettivo danno.

In pratica, è opportuno che chi ritenga di aver subito pregiudizio della segnalazione a sofferenza alla Centrale rischi fornisca una prova concreta del danno, quali, ad esempio:

– documentazione da cui risulti l’effettiva perdita di chance lavorative direttamente ricollegabili all’interruzione del credito e/o dalla mancata concessione di credito;

– e/o documentazione riguardante il danno all’immagine (Cass. sez. Unite n. 15350/2015) cagionato dal comportamento illecito dell’Istituto di Credito e così via.

Il danno dovrà essere documentato, ma anche quantificato, in quanto un risarcimento forfettario è ammissibile solo quando, provata l’esistenza del pregiudizio, vi sia assoluta difficoltà oggettiva alla sua precisa quantificazione, ex multis e per tutte Cass. n. 12626/2010.

Lo Studio Legale Lambrate, previa disamina del caso concreto, valuta l’effettivo possesso dei requisiti per richiedere un risarcimento per l’ingiustificata segnalazione alla Centrale Rischi.