Apprendere la notizia che non si è il vero genitore biologico di quello che si è sempre considerato proprio figlio può essere sconvolgente.
Cosa può fare chi sospetta di non essere il vero genitore biologico?
Colui che ha riconosciuto il figlio come proprio non appena nato e, successivamente, ha scoperto l’adulterio della propria moglie può promuovere un giudizio di disconoscimento di paternità.
L’art. 243 bis del Cod. Civ. prevede infatti che “l’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre“.
Chi può esperire l’azione di disconoscimento della paternità?
L’azione di disconoscimento della paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata solo dal marito, dalla madre e dal figlio stesso. Invero, nessun altro, terzi estranei alla famiglia, è legittimato ad esperire l’azione.
E’ sufficiente l’ammissione della madre?
Ai sensi dell’art. 243 bis, terzo comma, Cod. Civ. la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. E’, infatti, onere di chi esperisce l’azione fornire la prova che non c’è un rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
Il figlio viene coinvolto nel giudizio?
Si. L’art. 247 Cod. Civ. prescrive che padre, madre e figlio siano litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento. Ciò in quanto, come è evidente, il giudizio di disconoscimento di paternità incide direttamente sullo status di figlio e quindi su un suo diritto soggettivo fondamentale.
Se il figlio è minore, il Tribunale nomina un curatore speciale non potendo essere rappresentato dalla madre sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse determinata dalla legge.
Il figlio minore può promuovere l’azione di disconoscimento della paternità?
Si. In tal caso, l’azione di disconoscimento di paternità sarà promossa da un curatore speciale, su istanza del Pubblico Ministero e del genitore.
Perchè è necessario nominare un curatore che agisca nell’interesse del minore?
La nomina di un curatore speciale per il minore è necessaria in quanto la posizione del minore nel giudizio potrebbe porsi in conflitto di interessi con quella dell’altro genitore legittimato passivo.
Come precisato dalla recentissima ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 28999 del 12 novembre 2018, non è possibile stabilire a priori una coincidenza ed omogeneità d’interessi tra il genitore ed il minore in ordine alla conservazione o meno dello stato di figlio. Del resto, l’espressa previsione contenuta nell’art. 247, secondo comma, Cod. Civ. sottolinea come anche in caso di giudizio instaurato da uno dei due genitori si avverte “l’esigenza di un’autonoma valutazione della posizione processuale del minore compiuta in posizione di terzietà rispetto a quella dei genitori in conflitto”.