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Il saccheggio tramite prelievi con bancomat o allo sportello dal conto corrente del defunto è un caso molto frequente.

L’amara scoperta della gestione irrispettosa delle risorse economiche del defunto avviene di solto con l’apertura della successione ereditaria.

I primi sospetti nascono quando si scopre una giacenza nulla o minima del conto corrente del defuto, lasciato in eredità.

L’erede insospettito parte così alla ricerca presso la Banca di competenza degli estratti conto, i quali spesso documentano numerosi prelievi con bancomat o addirittura allo sportello.

E’ anzitutto necessario comprendere se si tratti realmente di un saccheggio del denaro del defunto.

V’è da dire, infatti, che non in tutti i casi in cui quello che si pensa essere un saccheggio, tramite prelievi con bancomat o allo sportello, dal conto corrente del defunto è poi realmente tale.

L’ipotetico saccheggiatore infatti può esimersi da responsabilità nel caso in cui abbia impiegato le risorse economiche del defunto per necessità di vita e di cura del titolare del conto corrente.

Ovviamente, dovranno esserci idonee pezze giustificative dei prelievi tramite bancomat o sportello impiegati nell’esclusivo interesse del titolare del conto corrente.

E’ il caso ad esempio di chi si trovi a prelevare per le persone affette da disabilità motoria o malattia o vecchiaia.

E’ opportuno prevenire anziché curare…

Nei casi in cui taluno si trovi ad effettuare prelievi con bancomat o allo sportello oppure anche altre operazioni bancarie nell’interesse di altri soggetti sarebbe opportuno prevenire anzichè curare!

E’ possibile infatti dotare l’anziano, l’ammalato o il disabile di un amministratore di sostegno così da evitare di essere indiziati come saccheggiatori dopo il decesso.

Si tratta di un piccolo accorgimento che può essere messo in pratica anche nei confronti di chi ha solo una disabilità motoria e non intellettiva.

Con questa tutela da esercitare quando il beneficiario è ancora in vita si limitano tutta una serie di contestazioni dopo il decesso sulle operazioni bancarie già effettuate.

I poteri conferiti per i prelievi con bancomat o allo sportello sul conto corrente di altri

Le operazioni bancarie vengono svolte generalmente sulla scorta del conferimento da parte del titolare dei rapporti bancari di delega bancaria.

In alcuni casi può essere che il titolare del conto corrente abbia conferito la contitolarità dello stesso al suo aiutante.

In quest’ultimo caso bisogna ricordare che la presunzione di contitolarità del rapporto bancario è destinata a decadere se il rapporto bancario è alimentato da uno solo dei cointestatari.

Il pagamento delle spese funerarie

Spesso chi gestisce in vita i rapporti bancari di altri, effettuando regolarmente prelievi con bancomat o allo sportello o altre operazioni bancarie, provvede pure al pagamento delle spese funerarie operando sui rapporti bancari con i poteri già conferiti.

Le spese funerarie sono da considerarsi spese ereditarie ex art. 752 Cod. Civ. con diritto ad essere ripartire pro quota tra gli eredi, anche se già versate con le risorse del defunto.

Sicché pare lecito il pagamento delle spese funerarie con la provvista sul conto corrente del defunto, sempreché l’Istituto di Credito non blocchi prima il rapporto bancario.

Lo Studio Legale Lambrate informa che ..

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