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Ritirare la corrispondenza indirizzata al de cuius può essere considerato un atto di accettazione tacita dell’eredità?

Cosa significa accettazione tacita dell’eredità?

All’apertura della successione, i chiamati all’eredità non divengono necessariamente eredi, ma occorre che questi provvedano all’accettazione dell’eredità.

Per l’accettazione dell’eredità, tuttavia, non ci sono atti formali da compiere, perché l’accettazione dell’eredità si presume da comportamenti concludenti dei chiamati.

L’art. 476 Cod Civ. definisce che l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Non è semplice stabilire quali atti sono “accettazione tacita dell’eredità”.

Come si stabilisce se un atto è accettazione tacita dell’eredità?

La Giurisprudenza ha precisato che

L’accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. n. 22317/2014; n. 10796/2009; n. 5226/2002; n. 7075/1999).

Il Giudice chiamato a decidere deve indagare se il comportamento tenuto dalla parte è qualificabile come un atto di accettazione tacita dell’eredità tenendo conto delle peculiarità del caso specifico e di molteplici fattori, tra cui quelli della natura, dell’importanza e della finalità, degli atti compiuti.

Ritirare la posta del de cuius è accettazione tacita dell’eredità?

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che ha stabilito che, di per sé, la mera ricezione di comunicazioni destinate al de cuius non costituisce un atto del chiamato all’eredità (Cass. Civ. ordinanza n. 5995 del 2020).

Nel caso citato, il condominio aveva intimato ad una signora il pagamento delle spese condominiali di un immobile di proprietà della de cuius, in quanto figlia di quest’ultima.

La figlia della de cuius si è costituita in giudizio contestando di non essere debitrice nei confronti del condominio, in quanto non aveva proceduto ad accettazione espressa o tacita dell’eredità. La Corte di Appello, analizzati gli atti compiuti dalla figlia, ha stabilito che

la mera ricezione di comunicazioni destinate ai condomini non costituisce atto del chiamato all’eredità, mentre il pagamento del debito ereditario, sebbene sia un atto del chiamato, non postula necessariamente la volontà di accettare l’eredità, potendo essere compiuto anche per altre ragioni, giacché la legge ammette l’adempimento dell’obbligo del terzo (art. 1180 c.c.).

Conservare la residenza anagrafica nell’immobile del de cuius è accettazione tacita dell’eredità?

In un altro caso di recente statuizione, la Corte di Cassazione ha deciso circa l’accettazione tacita di un chiamato all’eredità che aveva conservato la residenza anagrafica presso l’immobile di proprietà del de cuius dopo la sua scomparsa.

E’ opportuno precisare che nel caso di specie il chiamato all’eredità aveva, altresì, effettuato la voltura catastale dell’immobile e pagato gli oneri condominiali.

Il chiamato all’eredità sosteneva di non aver compiuto alcun atto dal quale fosse possibile desumere l’accettazione tacita dell’eredità in quanto non aveva trasferito la propria residenza nell’immobile dopo la morte della madre, ma già vi risiedeva e vi abitava in precedenza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di merito. Quest’ultima, infatti,  a parere della Corte, ha correttamente qualificato il comportamento del chiamato all’eredità ritenendo che quest’ultimo avesse accettato tacitamente l’eredità.

In particolare,nel giudizio era emerso che il chiamato all’eredità aveva effettuato la voltura catastale dell’immobile nel quale già viveva prima della scomparsa del de cuius e aveva pagato gli oneri condominiali.

Vi è di più.

Nell’anzidetta pronuncia, la Suprema Corte ha precisato che il possesso del bene è circostanza idonea a configurare l’acquisto della eredità ai sensi dell’art. 485 Cod. Civ.

Il chiamato all’eredità nel possesso dei beni ereditari

L’art. 485 Cod. Civ. prescrive, infatti, che il chiamato all’eredità in possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Diversamente, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice.

La Suprema Corte ha, quindi, concluso per l’acquisto dell’eredità ex lege ai sensi dell’art. 485 c.c. essendo incontroverso che il possesso si era protratto per oltre tre mesi dalla morte del de cuius, senza che il chiamato abbia fatto l’inventario ed essendo altresì incontroverso che egli avesse consapevolezza sia della devoluzione dell’eredità, sia che il bene posseduto apparteneva all’eredità medesima (Cass. Civ. n. 1438 del 22 gennaio 2020).

Se il chiamato all’eredità avesse trasferito la proprietà dopo la morte del de cuius?

Nell’anzidetta pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato che l’acquisto ex lege opererebbe ugualmente. Il trimestre accordato per il compimento dell’inventario,però, decorrerebbe non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.

Approfondimenti

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